Roma – Rilevato che al momento non รจ stata pubblicata la motivazione della decisione della Corte di Giustizia federale del 4 maggio 2011; ritenuto che puรฒ essere concessa, anche d'ufficio e fin d'ora, l'abbreviazione dei termini alla metร , ai sensi dell'art. 12 del Codice, fissando il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della motivazione della suindicata decisione della Corte di Giustizia Federale per la notifica a cura dei ricorrenti e a tutte le altre parti, della presente ordinanza, unitamente alla istanza 9 maggio 2011 e al preannunciato ricorso, invita la Lega a produrre tutti gli atti precedenti alla Assemblea straordinaria del 15 aprile 2011, relativi alla richiesta di proposte alle societร di ricerche demoscopiche compresa la delibera che dispone la richiesta e accoglie la richiesta di sospensione della suindicata decisione della Corte Federale – dispositivo 4 maggio 2011 – fino al termine di quindici giorni dal deposito della motivazione.
