ROMA – Arriva dalla Cassazione – che non è disposta a chiudere un occhio – ed è diretto ai pubblici ufficiali, come i politici locali autorizzati all'autenticazione delle firme, il richiamo a rispettare tutti i crismi nella raccolta e convalida delle sottoscrizioni a sostegno della presentazione delle liste elettorali. Ad avviso dei supremi giudici, in una simile materia "intimamente connessa al principio democratico della rappresentatività popolare", non ci sono anomalie – anche nel caso in cui le firme raccolte siano vere – che possono essere considerate penalmente non rilevanti. In pratica, in questo ambito delicato, non ci sono soglie di non punibilità – riservate ai comportamenti meno gravi, come quello esaminato dalla sentenza 15515 della Quinta sezione penale – dato "il livello di affidamento che – ricorda la Suprema Corte – l'ordinamento ripone nell'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati". Per questo la Cassazione – in uno dei filoni dell'inchiesta sull'irregolarità di circa 700 firme delle 4300 raccolte in Toscana dalla Lega Nord per la presentazione delle candidature nella lista proporzionale per le elezioni del maggio 2001 – ha confermato la condanna, per falso in atto pubblico nell'autentica di sette firme, nei confronti di un ex consigliere comunale del Comune di Scandicci. Il politico locale aveva autenticato quelle sette firme, vere e non smentite dai sottoscrittori, raccolte nella piazza del paese toscano non in sua presenza. Sia in primo grado nel 2007, che in appello nel 2009, i magistrati giudicarono il consigliere responsabile di aver attestato il falso "sulla base delle dichiarazioni degli stessi elettori sottoscrittori che avevano affermato di aver apposto le proprie firme fornendo anche i rispettivi documenti di identità , ma senza che fosse presente" il consigliere comunale. Insieme a lui è stata condannata anche la giornalaia che, materialmente, aveva raccolto le firme. Della vicenda si è occupata anche la Consulta. Senza successo i legali dei due imputati hanno sostenuto che l'episodio non era penalmente consistente "dal momento che false non erano le firme ma solo le modalità di autentica", mancava poi "la causazione di un danno pubblico o privato". La Cassazione ha bocciato questa tesi. .