L’obiettivo. Le nuove norme – grazie anche all’introduzione del reato di prostituzione in strada e luogo aperto al pubblico – mirano a contrastare il fenomeno e a rendere più efficace la lotta allo sfruttamento della prostituzione, in particolare di quella minorile.
Puniti sia i clienti che le lucciole. Così dopo 50 anni cambia la legge Merlin, la norma che abolì la regolamentazione della prostituzione in Italia e rese illegali i bordelli. Il disegno di legge del ministro per le Pari Opportunità introduce il reato di esercizio della prostituzione in strada e in generale in "luogo pubblico". Ad essere colpiti, con identiche sanzioni, saranno sia le lucciole che i clienti. Previsto l’arresto da 5 a 15 giorni e l’ammenda da 200 fino a 3000 euro. Con l’attuale normativa, infatti, è punibile solo il reato di adescamento che, però, risulta di difficile definizione. Di fatto, il vendersi per le strade delle città, è un comportamento del tutto libero e sostanzialmente lecito.
Niente case chiuse. Comunque il ddl non prevede il ritorno delle case del piacere. "Le case chiuse legittimerebbero la prostituzione, il nostro ddl è invece punitivo. Non la regolamenta ma la contrasta duramente" ha precisato la ministra. Che continua: "Come donna, le case chiuse mi fanno rabbrividire… Come donna nelle istituzioni so che esiste e cerco di contrastarla". Poca chiarezza però da parte del ministro su chi continuerà (dopo l’approvazione del disegno di legge) a prostituirsi in casa o in luoghi chiusi. "La prostituzione in luoghi chiusi non è legale e non è reato…"
Prostituzione minorile. Nei quattro articoli di cui è composto il disegno di legge, che il ministro Carfagna insieme a quello dell’Interno, Roberto Maroni, e della Giustizia, Angelino Alfano, hanno presentato, anche un giro di vite per lo sfruttamento della prostituzione minorile. L’articolo 2 prevede il carcere da 6 a 12 anni e multa da 15 mila a 150 mila euro per chi "recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto" o "favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto". Se il minorenne ha meno di 16 anni, la pena è aumentata da un terzo alla metà e le attenuanti non possono essere equivalenti o prevalenti rispetto al prescritto aumento di pena. I minori stranieri non accompagnati che esercitano la prostituzione nel nostro Paese saranno riaffidati alla famiglia o alle autorità responsabili del loro Paese d’origine.
Carcere tra i 4 e gli 8 anni anche per i promotori e gli organizzatori di associazioni a delinquere finalizzate allo sfruttamento della prostituzione, mentre la reclusione andrà dai 2 ai 6 anni per i partecipanti.