Se nella maggior parte dei casi i giudici affidano alla madre la custodia dei figli minori, come ex moglie però non può evitare al precedente marito di vedere i bambini, ma «deve collaborare al diritto di visita».
La Cassazione ha accolto la richiesta di risarcimento dei danni morali avanzata da un padre separato, Giuseppe M. di 55 anni, nei confronti della ex moglie che aveva «assecondato il rifiuto opposto dalla figlia minore Fabiola alla frequentazione con il padre».
In primo grado, il papà separato aveva ottenuto la condanna della ex, Maria S., per aver eluso la sentenza del giudice della separazione nella parte relativa al suo diritto di visita. In secondo grado, però, la Corte d’appello di Roma, aveva annullato la condanna di Maria giustificandola per via del«clima di conflittualità esistente tra i genitori».
Ora la sentenza definitiva che ha giudicato «scorretto individuare nella conflittualità non risolta tra gli adulti, e comunque preesistente la separazione, un valido motivo di assoluzione, perché non è un atteggiamento a tutela del minore e si riferisce ad una situazione non risolta fra i genitori e non adeguatamente fronteggiata».