La Ue boccia il reato di clandestinità: cosa prevede la direttiva europea sui rimpatri

BRUXELLES – La direttiva Ue sul rimpatrio degli immigrati irregolari provenienti da Paesi terzi, cui fa riferimento la corte di giustizia nella sentenza in cui boccia il reato di clandestinita', e' del 16 dicembre 2008 e doveva essere recepita da tutti gli Stati membri entro il 24 dicembre 2010. Ma alla fine dello scorso gennaio erano ancora venti, compreso l'Italia, i Paesi che non ne avevano notificato a Bruxelles l'attuazione. La norma comunitaria stabilisce tra l'altro che ''si dovrebbe preferire un rimpatrio volontario al rimpatrio forzato e concedere un termine per la partenza volontaria''. Misure coercitive di trattenimento, secondo la direttiva, dovrebbero essere prese per preparare il rimpatrio e la durata dovrebbe essere ''piu' breve possibile'', solo il tempo necessario all'espletamento delle modalita' di rimpatrio e non superiori ai sei mesi, eventualmente prolungabile, in casi particolari, per altri dodici mesi. Il trattenimento forzato avviene di norma, si legge all'articolo 16, in appositi centri di permanenza temporanea e solo eccezionalmente in un carcere, purche' gli immigrati irregolari da espellere siano separati dai detenuti ordinari. La Corte di giustizia Ue ha esaminato la compatibilita' della norma nazionale che punisce con la reclusione gli immigrati clandestini con la direttiva europea sui rimpatri seguendo la procedura pregiudiziale d'urgenza, cioe' quella prevista per i casi in cui e' in gioco la privazione della liberta' dell'individuo. Per esprimersi sulla norma italiana, su richiesta della Corte d'appello di Trento, i giudici europei hanno impiegato due mesi e 18 giorni. Davanti alla Corte Ue pendono altri 11 rinvii pregiudiziali sempre relativi alla direttiva rimpatri provenienti da tribunali di diverse localita', da Milano a Ragusa. Uno e' stato introdotto anche dalla Corte di Cassazione.

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