ROMA – No all'unilateralita' dei punti di vista, alla partecipazione di indagati o imputati, ai rischi di violazione del segreto istruttorio: questi, in sintesi, i contenuti della raccomandazione generale formulata dal Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive nella riunione del 28 aprile, a conclusione dell'esame delle segnalazioni relative al caso Ruby. La raccomandazione generale, pubblicata sul sito dell'Autorita' per le garanzie nelle Comunicazioni, e' ''volta ad evitare nelle rappresentazioni dei procedimenti giudiziari effettuate nell'ambito di trasmissioni radiotelevisive: a) la unilateralita' dei punti di vista, il mancato equilibrio nel riferimento delle tesi della difesa o dell'accusa, come pure le carenze nella esposizione o rappresentazione, anche con riferimento ai soggetti intervenuti, all'oggetto della trattazione, al materiale video e/o alle registrazioni riprodotte; b) la partecipazione in qualsiasi forma di soggetto indagato o imputato, salvo in ogni caso l'esercizio della facolta' di rettifica secondo le previsioni sia comunitarie che interne vigenti; c) le incertezze sulla qualita' (terzo estraneo, testimone, ecc.) del soggetto che compare nella trasmissione o nella riproduzione scenica o nella registrazione; d) l'incertezza o comunque la confusione circa la natura di atto processuale registrato o di semplice ricostruzione scenica; e) l'anticipazione, la sovrapposizione o la reiterazione di dichiarazioni gia' assunte nel processo, con rischi di violazione o di divulgazione di segreto istruttorio o senza giustificati motivi di inerzia dell'autorita' giudiziaria''.