ROMA, 10 OTT – Sono entrate in vigore il 5 ottobre 2011 le disposizioni del Dlgs 14 settembre 2011, n. 162, appena pubblicato in Gazzetta, che recepisce la direttiva 2009/31/Ce recante un quadro giuridico comune per lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuro della CO2 in formazioni geologiche profonde.
Il decreto stabilisce un quadro di misure volte a garantire lo stoccaggio geologico di CO2 in formazioni geologiche idonee, con l'intento di contribuire alla lotta al cambiamento climatico, attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera di gas a effetto serra, da conseguirsi ''con il massimo livello possibile di efficienza e sostenibilita' ambientale nonche' di sicurezza e tutela della salute della popolazione''.
Il provvedimento definisce le modalita' di rilascio delle licenze di esplorazione e delle autorizzazioni allo stoccaggio, i controlli delle Autorita' preposte, le attivita' di monitoraggio dei siti, l'apparato sanzionatorio. Emanato su delega della comunitaria 2009 (legge 96/2010)il decreto prevede per i gestori dei siti di stoccaggio obblighi di monitoraggio e controllo ambientale e rappresenta la base normativa per avviare progetti e investimenti di ''Carbon Capture Sequestration'' (Ccs) sul territorio italiano.
Le disposizioni si applicano allo stoccaggio geologico di CO2 nel territorio italiano e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale definita nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS).
Mentre e' vietato lo stoccaggio di CO2 nella colonna d'acqua. Per l'adempimento dei compiti previsti dal decreto, il ministero dello Sviluppo economico e il ministero dell'Ambiente si avvalgono, come organo tecnico, del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto.
A tale fine il Comitato e' integrato nel suo Consiglio direttivo da tre componenti. Ed e' istituita nell'ambito del Comitato la Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO2 con comprovata esperienza nei settori interessati. Il Comitato provvede alla tenuta del Registro con l'aggiornamento dei dati relativi ai soggetti operanti e alle attivita' svolte.
