ROMA – Viene aumentata la pena per la corruzione per esercizio della funzione; il nuovo reato di traffico di influenza non sostituisce il millantato credito, ma si aggiunge ad esso; vengono previste le necessarie norme di coordinamento con il codice penale. Sono queste le tre novita' dell'emendamento al ddl anticorruzione presentato oggi in commissione dal ministro Paola Severino. Un testo che per il resto conferma l'impianto della bozza consegnata la scorsa settimana ai partiti.
Ecco le novità:
CORRUZIONE PER ESERCIZIO FUNZIONE – Aumenta, rispetto al primo testo del ministro, da 1 a 5 anni (era da 2 a 4) la pena per il reato del pubblico ufficiale che riceve denaro o altra utilita' o ne accetta la promessa. Il reato, che si verifica anche a prescindere dal compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, entra cosi' nello spettro di quelli intercettabili.
CONCUSSIONE – Viene punito con la reclusione da 6 a 12 anni il pubblico ufficiale che costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilita'. L'incaricato di pubblico servizio, fanno notare i tecnici, potra' invece essere comunque indagato per estorsione.
INDEBITA INDUZIONE A DARE O PROMETTERE UTILITA' – E' il nuovo reato che nasce dalla separazione della concussione 'per costrizione' da quella 'per induzione'. Vengono puniti sia il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio (da 3 a 8 anni), sia il privato da' o promette utilita' (fino a 3 anni).
CORRUZIONE PER ATTO CONTRARIO DOVERI UFFICIO – Aumenta la pena per la cosiddetta corruzione 'propria', che ricorre quando il pubblico ufficiale commetta un atto contrario ai doveri di ufficio, ricevendo denaro o utilita'. La pena, che era da 2 a 5 anni, diventa da 3 a 7 anni di reclusione.
CORRUZIONE TRA PRIVATI – Viene punita con la reclusione da 1 a 3 anni (pene raddoppiate in caso di societa' quotate). Viene perseguita d'ufficio e non a querela (come invece aveva chiesto il Pdl). Qualcuno osserva che la norma viene collocata nella parte del codice civile che riguarda le societa', e quindi non colpisce altri soggetti come le fondazioni e le associazioni (tra cui i partiti). Da via Arenula si fa sapere pero' che l'art. 7 della convenzione di Strasburgo parla della corruzione attiva nel settore privato nell'ambito di attivita' commerciali.
TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE. E' nuovo il reato per cui chi si avvale di relazioni con pubblici ufficiali e indebitamente fa dare o promettere, a se' o altri, denaro o utilita', come prezzo della propria mediazione e' punito con reclusione da 1 a 3 anni.
CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI – E' punita con la reclusione da 4 a 10 anni (attualmente gli anni sono da 3 a 8).
PECULATO – Aumenta la pena per il reato: reclusione da quattro a dieci anni (era da tre a dieci anni).
ABUSO D'UFFICIO – Non piu' reclusione da 6 mesi a 3 anni, ma da da 1 a 4 anni.
CONFISCA – La confisca per equivalente si applica non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato.
INTERDIZIONE PERPETUA DAI PUBBLICI UFFICI – E' prevista per il peculato, la concussione, la corruzione propria e la corruzione in atti giudiziari.