I costi sostenuti da un cittadino europeo per cure ospedaliere, non programmate, dispensate in un paese Ue diverso da quello d’origine, non dovranno essere pagati dallo Stato membro di affiliazione, ossia dal Paese in cui la persona è assicurata. Quest’ultimo è tenuto unicamente a rimborsare allo Stato ospitante, le spese prese a carico dalla sua Istituzione sanitaria in funzione del livello di copertura in vigore nel Paese in cui il paziente ha soggiornato.
E’ quanto afferma una sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia, oggi a Lussemburgo, in seguito alla denuncia presentata da un iscritto al sistema sanitario spagnolo che aveva dovuto subire un ricovero imprevisto durante un soggiorno in Francia e al quale, al suo ritorno nel Paese iberico, era stato negato il rimborso della parte delle spese di ricovero che la Francia aveva lasciato a suo carico.
In seguito a quella denuncia la Commissione europea aveva deciso di presentare ricorso per inadempimento nei confronti della Spagna, in relazione alla libera prestazione dei servizi nell’Ue. Ricorso che i giudici europei di Lussemburgo oggi hanno respinto in quanto – sostengono – che “imporre ad uno Stato membro l’obbligo di garantire ai propri iscritti un rimborso complementare ogni volta che il livello di copertura nel paese di soggiorno, per le cure ospedaliere impreviste, risulti inferiore rispetto alla propria normativa, finirebbe per inficiare l’economia stessa del sistema dei regimi di sicurezza sociale su cui si basa la normativa europea del 1971”.
Infatti, in quel caso, “lo Stato membro di affiliazione si vedrebbe sistematicamente esposto all’onere finanziario più elevato”.