Angelantonio Giorgio, deportato a Dachau, avrà un milione di risarcimento

AVELLINO, 24 OTT – Un milione di euro per un ex deportato nei campi di concentramento originario dell'avellinese. La terza sezione civile del Tribunale di Bologna ha infatti disposto il risarcimento, da parte della Germani, di oltre un milione di euro a Angelantonio Giorgio, originario di Melito Irpino, per danni fisici e psicologici irreversibili in seguito alla detenzione subita nel campo di concentramento di Dachau durante il secondo conflitto mondiale.

A beneficiare del risarcimento, sara' la famiglia del signor Giorgio, nel frattempo deceduto. A seguire la vicenda legale dell'uomo, sono stati i legali Giorgio Fregni, del foro di Modena, e Salvatore Guzzi, cilentano di Torchiara, del foro di Napoli. Angelantonio Giorgio, all'epoca dei fatti soldato di leva in Piemonte, era stato catturato dai tedeschi dopo l'otto settembre mentre, in treno, tentava di fare ritorno in Campania. Trasferito in Germani, si era rifiutato di aderire alle SS ed era stato spedito nel lager di Dachau. Dopo due anni, era stato liberato dalle truppe anglo-americane.

La sentenza emessa dal tribunale bolognese, firmata dal giudice unico Chiara Graziosi della terza sezione civile ha riconosciuto un risarcimento pari a 518mila euro piu' gli interessi da calcolarsi a partire dall'8 maggio 1945, per un totale di oltre un milione di euro.

''La sentenza – hanno spiegato gli avvocati della famiglia, Giorgio Fregn e Salvatore Guzzi – ha riconosciuto la sussistenza sia del danno biologico nella misura del 60% sia del danno morale, per le specificita' del caso in ossequio all' art. 3 della Costituzione, per evitare il rischio di trattare in modo uguale situazioni disuguali. Nella specie, infatti, il danno e' stato inferto tramite un crimine contro l'umanita' e poiche' le note tabelle di Milano sono impostate solo per i danni comuni e non per trattamenti disumani, in un contesto bellico si e' riconosciuta, ai fini del risarcimento, la rilevanza delle sofferenza di carattere fisico e psicologico derivanti dalla riduzione in schiavitu' di guerra''.

Gia' nel gennaio del 2010, sempre il Tribunale di Bologna aveva pronunciato una sentenza nella quale si affermava il principio che il risarcimento dei danni per crimini di guerra e contro l'umanita' e' imprescrittibile anche quando il chiamato in giudizio e' uno Stato. Il giudice, che rimise la causa in istruttoria solo per le perizie medico-legali, respinse tutte le eccezioni sollevate dalla Repubblica federale tedesca, chiamata in giudizio quale successore della Germania hitleriana.

Published by
Alberto Francavilla