BRUXELLES – Sentenza della Corte Ue pro-pirateria: i giudici nazionali non possono imporre alle societa’ che forniscono accesso ad internet di applicare filtri per prevenire il download di contenuti illegali. ”Il diritto dell’Unione vieta un’ingiunzione di un giudice nazionale diretta ad imporre ad un fornitore di accesso ad Internet di predisporre un sistema di filtraggio per prevenire gli scaricamenti illegali di file”, si legge nella sentenza della Corte di giustizia Ue pubblicata oggi.
Per la Corte, ”un’ingiunzione di tale genere non rispetta il divieto di imporre a siffatto prestatore un obbligo generale di sorveglianza ne’ l’esigenza di garantire un giusto equilibrio tra il diritto di proprieta’ intellettuale, da un lato, e la liberta’ d’impresa, il diritto alla tutela dei dati personali e la liberta’ di ricevere o di comunicare informazioni, dall’altro”.
In pratica, secondo i giudici di Lussemburgo, obbligare i fornitori di accesso a internet a ‘filtrare’ i contenuti contrasta con il divieto – presente nel diritto europeo – di imporre una sorveglianza sulle comunicazioni che transitano sulla sua rete. In particolare, l’imposizione di un filtro ad un internet provider sarebbe incompatibile con la direttiva sul commercio elettronico e con i diritti fondamentali, spiega la Corte.
La causa e’ nata da una controversia tra la Scarlet Extended SA, un fornitore di accesso a Internet, e la SABAM, una societa’ di gestione belga incaricata di autorizzare l’utilizzo da parte di terzi delle opere musicali degli autori, dei compositori e degli editori.
Nel 2004 la SABAM ha scoperto che alcuni utenti che si avvalevano dei servizi della Scarlet scaricavano da internet, senza autorizzazione e senza pagarne i diritti, opere contenute nel suo catalogo, utilizzando reti peer-to-peer. Su istanza della SABAM, il Tribunale di Bruxelles ha ordinato alla Scarlet, in qualita’ di fornitore di accesso ad Internet, di far cessare tali violazioni del diritto d’autore, rendendo impossibile ai suoi clienti qualsiasi forma di invio o di ricezione tramite peer to peer di file che contenessero un’opera musicale appartenente al repertorio della SABAM.
La Scarlet ha fatto appello alla Corte di secondo grado, la quale ha chiesto l’intervento della Corte di giustizia Ue che oggi ha dichiarato incompatibile con il diritto Ue la sentenza del Tribunale di Bruxelles perche’ ”l’ingiunzione imporrebbe une sorveglianza generalizzata, incompatibile con la direttiva sul commercio elettronico”.