Il limite per chiedere il rimborso parziale del biglietto resta fissato in un’ora o più. E secondo le cosiddette “regole uniformi”, l’indennizzo – come indicato in una nota della Corte – corrisponde, come minimo, al 25% del prezzo del biglietto per un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti, e al 50% di tale prezzo nel caso di ritardo di 120 minuti o superiore.
Con questa sentenza la Corte ha constatato che il regolamento non prevede alcuna eccezione a tale diritto all’indennizzo qualora il ritardo sia dovuto a un caso di forza maggiore. Inoltre i giduici di Lussemburgo hanno affermato che “che un’impresa ferroviaria non può inserire nelle proprie condizioni generali di trasporto una clausola che la esoneri dall’obbligo d’indennizzo per il prezzo del biglietto in caso di ritardo causato da forza maggiore”.