ANCONA, 15 GIU – Oltre ''all'assenza di dimostrazione dell'idoneita' tecnica delle maschere messe a disposizione di dipendenti impegnati nelle lavorazioni all'interno delle navi, e' provata l'assenza di vigilanza del datore di lavoro circa l'effettivo uso di tali mezzi''. E' un passaggio della sentenza della Sezione lavoro della Corte d'appello di Ancona, che, ribaltando la sentenza del tribunale, ha condannato la Fincantieri a risarcire i familiari di Adelio Re, un dipendente morto a 60 anni, nel 2002, per un tumore ai polmoni causato dall'esposizione alle polveri d'amianto.
I giudici hanno riconosciuto un risarcimento danni di 168 mila euro alla moglie e di 93 mila euro a ciascuno dei due figli, assistiti dagli avvocati Sergio e Luca Bartolini. Con la rivalutazione e gli interessi, la somma superera' i 400 mila euro. La vittima, dipendente Fincantieri tra il 1967 e il 1994, era un elettricista addetto agli impianti interni delle navi.
Quanto alla responsabilita' del datore di lavoro, secondo i giudici ''non rileva la questione circa la conoscibilita' della pericolosita' delle polveri di amianto, posto che nella specie non si pone un problema di esigibilita'''. Citando la Cassazione (sentenza 12445/2006), i giudici hanno scritto che ''l'eventuale incertezza scientifica circa gli effetti dell'amianto, non permetterebbe certo di escludere che l'evento letale debba considerarsi realizzazione del rischio in considerazione del quale la norma di prevenzione e' posta''. Cio' ''atteso che la stessa e' chiaramente ispirata a un'esigenza cautelare che nella specie sarebbe stata obiettivamente funzionale''.
Non rileva neanche, secondo i giudici, ''a fronte della mancata utilizzazione delle cautele obbligatorie, l'eccezione che l'attivita' che comportasse esposizione a polveri d'amianto fosse all'epoca consentita, appunto con le cautele omesse''. Le mascherine da amianto furono introdotte solo nel secondo semestre del 1987.