ROMA, 22 MAR – Diventa più difficile il processo per morte da amianto – a carico dei datori di lavoro che non hanno tutelato la salute degli operai – quando il lavoratore, che ha respirato le polveri tossiche, era anche un fumatore. PerchĆ© se sviluppa una malattia – come l'adenocarcinoma ai polmoni – i giudici dovranno stabilire quanto il tumore si sia sviluppato a causa del fumo, e quanto a causa dell'amianto. Non basta parlare di concausa. Lo sottolinea la Cassazione ordinando un nuovo processo d'appello per il decesso di un operaio che fumava.
In particolare, la Suprema Corte – con la sentenza 11197 della Quarta sezione penale, depositata oggi e relativa all'udienza svoltasi lo scorso 21 dicembre – ha annullato, per prescrizione, la condanna per omicidio colposo nei confronti di due ex dirigenti dello stabilimento Michelin di Cuneo, Giancarlo Borella e Roberto Mantella, in relazione alla morte per tumore ai polmoni dell'operaio Bruno Tallone, addetto alla centrale termica dello stabilimento dall'ottobre del 1967 al dicembre 1994. La Cassazione, inoltre, ha disposto che a carico degli altri due manager non prescritti, Guido Chino e Lorenzo Paruzza, condannati dalla Corte di Appello di Torino – il 12 ottobre del 2010 – si riapra il processo di secondo grado. Ad avviso della Suprema, i giudici di merito, dal momento che il tumore del lavoratore rientrava nelle patologie multifattoriali e non direttamente e unicamente imputabili all'amianto (come l'asbestosi), hanno sbagliato a non approfondire i contorni della responsabilitĆ dei manager e quella del fumo.
Adesso la Corte di Appello – ha ordinato la Cassazione – "dovrĆ valutare se, a fronte di una patologia multifattoriale quale l'adenocarcinoma patito dalla vittima, l'esposizione all'amianto, di un lavoratore aduso nel tempo a prolungato fumo di sigarette, abbia costituito una condizione necessaria per l'insorgenza della patologia o per un accelerazione dei tempi di latenza di una malattia provocata da altra causa".
Per quanto riguarda le due prescrizioni, la Suprema Corte spiega che sono maturate in quanto ai due manager erano state concesse delle attenuanti, e perchĆØ quando si ravvisa insieme alla prescrizione anche un vizio di motivazione, le condanne vanno annullate senza rinvio.
