ROMA – Alle aste on-line non si partecipa con un "nome di fantasia". Lo sottolinea la Cassazione confermando la condanna per sostituzione di persona – art. 494 cp – nei confronti di un imputato romano, Andrea A. (42 anni) che era solito usare questa modalità di iscrizione alle aste in rete.
L'uomo aveva utilizzato i dati anagrafici di una conoscente per aprire – a nome della ignara vittima – un account e una casella di posta elettronica ed iscriversi a un sito di aste on-line per poi far ricadere, sulla inconsapevole intestataria, le morosità nei pagamenti dei beni acquistati. Senza successo, in Cassazione, Andrea A. ha fatto presente che non vi era stata sostituzione di persona in quanto si era servito dei dati della vittima solo per iscriversi al sito delle aste alle quali aveva partecipato con uno finto nome.
Inoltre, in linea di principio, aggiungeva l'imputato, non "c'è alcuna necessità di servirsi di una vera identità per comprare oggetti on-line, ben potendo usare uno pseudonimo". Ma la Suprema Corte – sentenza 12479 – gli ha replicato che "la partecipazione ad aste on-line con l'uso di uno pseudonimo presuppone necessariamente che a tale pseudonimo corrisponda una reale identità, accertabile on-line da parte di tutti i soggetti con i quali vengono concluse compravendite".
"E ciò evidentemente – spiega la Cassazione – al fine di consentire la tutela delle controparti contrattuali nei confronti di eventuali inadempimenti". Pertanto, conclide la Suprema Corte, "integra il reato di sostituzione di persona, la condotta di colui che crei un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet, nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese".
L'indagine su Andrea A. era nata su segnalazione di un venditore mancato che, per prudenza, prima di concludere l'affare, era andato alla ricerca delle generalità dell'acquirente apparente e, con ragione, aveva sentito odor di truffa mandando tutto all'aria. L'imputato è stato condannato alla pena detentiva di un mese di reclusione commutata in 1140 euro di sanzione sostitutiva.