Avvocati, attenti a tirare per le lunghe i processi: il giudice valuterĂ i vostri ricorsi e – se non supereranno il nuovo filtro di ammissibilitĂ introdotto con il Decreto sviluppo – a pagarne le spese sarĂ il vostro cliente. Il filtro in appello è la novitĂ voluta dal governo Monti per cercare di arginare le tattiche dilatorie che intasano l’attivitĂ dei tribunali. NovitĂ con la quale si ipotizza verranno eliminate dalle 50 alle 110 mila liti l’anno. Un passo avanti nella direzione della ragionevole durata dei processi.
Una novitĂ che potrebbe far radicalmente cambiare le abitudini di imputati, parti in causa e legali: tutti troppo spesso uniti a braccetto nella convinzione che a prolungare la vita di un processo c’è solo da guadagnarci. Prendere ad esempio la cuccagna chiamata prescrizione.
Si spera di dire la parola fine sul ricorso “fuffa”, quello in cui l’avvocato propone di ritornare su questioni giĂ definite o di avventurarsi in supplementi di istruttoria incerti o non pertinenti. Il ricorso dovrĂ essere “forte”: dovrĂ proporre di affrontare questioni accennate ma poi tralasciate in primo grado, di cercare nuove vie interpretative, di smontare o rimontare il castello delle prove. Se il ricorso sarĂ giudicato “debole”, non solo non si arriverĂ in appello, ma il cliente dell’avvocato che ha fatto ricorso pagherĂ le spese del supplemento di lavoro per il giudice.
Come funziona il filtro. Il giudice competente valuterĂ il ricorso in appello, ovvero se l’impugnazione (della sentenza di primo grado) non abbia “una ragionevole probabilitĂ di essere accolta”. Se decide di non accogliere il ricorso in appello, emette un’ordinanza con la quale dichiara l’inammissibilitĂ , corredata da brevi e sintetiche motivazioni. Dopo di che decide su chi pagherĂ le spese, secondo l’articolo 91 del Codice di procedura civile.
Filtro sì, ma non per tutte le cause. L’articolo 54 del Decreto Sviluppo ha introdotto nel Codice di procedura civile il comma 2 dell’articolo 348-bis: dietro questo incrocio di numeri si trova la tipologia di cause per le quali non si applica il “filtro”. Si tratta soprattutto delle cause matrimoniali o riguardanti lo stato e la capacitĂ delle persone. Un altro tipo di ricorso in appello che passerĂ “senza filtro” è quello, citiamo testualmente, “avverso l’ordinanza che conclude il procedimento sommario di cognizione previsto dall’articolo 702-bis del Codice di procedura civile”.
Come si fa un ricorso “ammissibile”. Si va in appello se l’avvocato propone questioni non esaminate in primo grado. Va bene anche contestare gli aspetti piĂ¹ discutibili della valutazione delle prove o delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio. Supera il filtro un ricorso in cui si espongono questioni di diritto sull’interpretazione non ancora consolidata di nuove norme.
I ricorsi che verranno bocciati. Quelli in cui ci si perde in disquisizioni teoriche o in cui si ripetono argomenti (di fatto o di diritto) giĂ esposti e valutati in primo grado. Gli altri ricorsi che verranno bocciati dal filtro sono quelli con elenchi inutili di prove da acquisire di incerta rilevanza.
