Bartolomeo Gagliano: permesso premio, ecco come funziona

Bartolomeo Gagliano

ROMA – Bartolomeo Gagliano fuggito in permesso premio. Ma come funzione questa disposizione dell’ordinamento penitenziario?

“Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta” e che “non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell’istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni”.

E’ quanto dispone l’articolo 30 ter dell’ordinamento penitenziario che disciplina i permessi premio ai detenuti.

I permessi premio sono concessi ” per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione”. La condotta dei condannati si considera regolare quando “i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali”.

L’esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio. Anche i condannati all’ergastolo hanno diritto al permesso dopo l’espiazione di almeno dieci anni. Le modalità di concessione sono stabilite dal regolamento penitenziario, art. 65. Il direttore dell’istituto deve corredare la domanda del condannato di concessione del permesso premio con l’estratto della sua cartella personale, esprimendo il proprio parere motivato al magistrato di sorveglianza, con riguardo alla condotta del condannato, alla sua pericolosità sociale, ai motivi addotti, ai risultati dell’osservazione scientifica della personalità espletata e del trattamento rieducativo praticato, nonché alla durata della pena detentiva inflitta ed alla durata della pena ancora da scontare.

Nell’adottare il provvedimento di concessione il magistrato di sorveglianza stabilisce le opportune prescrizioni relative alla dimora e, ove occorra, al domicilio del condannato durante il permesso, sulla base delle informazioni eventualmente assunte, ad integrazione di quelle già disponibili, a mezzo degli organi di polizia. Durante il permesso premio, i controlli del condannato sono effettuati dall’Arma dei carabinieri o dalla Polizia di Stato. In casi particolari l’amministrazione penitenziaria può disporre ulteriori controlli da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

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Alessandro Avico