Giro di vite su chi potrà usufruire dei permessi per assistere le persone disabili gravi. Il “collegato lavoro” alla manovra finanziaria 2009, approvato dal Senato dopo il sì definitivo della Camera, ha modificato infatti, tra le altre cose, anche l’articolo 33 della legge 104/92.
Il provvedimento, in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ha stabilito che, a condizione che la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno, i parenti e gli affini entro il terzo grado potranno usufruire dei permessi per l’assistenza solo se gli altri familiari hanno compiuto 65 anni d’età, sono affetti da patologie invalidanti, sono deceduti o mancanti.
La legge resta invariata invece per il coniuge, i genitori e i parenti entro il secondo grado. Altra modifica apportata: nella scelta della sede di lavoro si può far valere la vicinanza al domicilio della persona da assistere e non più a quello del lavoratore. E ancora: «il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona disabile, mentre per l’assistenza al figlio con handicap grave il diritto è riconosciuto a entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente», si legge nel testo approvato.
Per i genitori di bambini di età inferiore ai tre anni rimangono invariate le disposizioni precedenti. Inoltre sono scomparsi dalla normativa i requisiti di assistenza esclusiva e continuativa richiesti, in precedenza, nel caso il lavoratore non fosse convivente con la persona disabile. Tutti quelli che non rientrano in questa casistica, e che finora hanno fruito dei permessi grazie alla precedente normativa, si vedranno revocare le agevolazioni concesse.