
BRESCIA – “Non assumerei mai un gay“. Questa la dichiarazione che รจ costata all’avvocato Carlo Taormina una condanna per discriminazione. La Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna inflitta dal tribunale di Bergamo e stabilito che l’ex parlamentare debba versare un risarcimento di 10mila euro ad unโassociazione che tutela i diritti delle persone omosessuali. Taorminaย dovrร inoltre far pubblicare sul Corriere della Sera laย sentenza.
Il Corriere della Sera scrive:
“Nellโottobre del 2013, durante la trasmissione ยซLa Zanzaraยป di Radio 24, alla domanda del conduttore Giuseppe Cruciani se avrebbe mai assunto un omosessuale nel suo studio, lโavvocato Taormina aveva risposto ยซsicuramente noยป, precisando anche che ยซnel mio studio faccio una cernita adeguata in modo che questo non accadaยป.
Anche nel caso si fosse presentato nel suo studio un laureato a Yale, per Taormina non avrebbe potuto lavorare nel suo studio: ยซPercheโ lo devo prendere, faccia lโavvocato se eโ cosiโ bravo e cosiโ, diciamo, cosiโ capace di fare lโavvocato si apra un bello studio per conto suo e si fa la professione dove meglio credeยป, ha detto durante la trasmissione. Lโassociazione ยซAvvocatura per i diritti Lgbtiยป, rappresentata dagli avvocati Caterina Caput e Alberto Guariso, aveva denunciato per discriminazione Taormina e in primo grado aveva vinto. Ora la conferma della condanna in appello”.
La Corte d’Appello nella sentenza scrive che l’avvocato Taormina
“ยซha manifestato, pubblicamente, una politica di assunzione discriminatoriaยป e ยซsi tratta quindi di espressioni idonee a dissuadere gli appartenenti a detta categoria di soggetti dal presentare le proprie candidature allo studio professionale dellโappellante e quindi certamente ad ostacolarne lโaccesso al lavoro ovvero a renderlo maggiormente difficoltosoยป.ย Il fatto poi che Taormina sia famoso eโ unโaggravante: ยซQuesto non puรฒ che attribuire maggiore risonanza alle sue dichiarazioni, e quindi, parallelamente, maggiore dissuasivitร ยป”.
La difesa di Taormina puntava alla libertร di espressione, ma non รจ stata accolta dai giudici:
“ยซรจย pure vero che lโart.21 della Costituzione garantisce la libertร ย di manifestare il proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione, ma รจย altrettanto vero che questa libertร incontra i limiti degli altri principi e diritti che godono di garanzia e tutela costituzionale. Eโ fin troppo noto che il concetto di limite รจ insito al concetto di diritto, nel senso che per coesistere nellโordinanza convivenza civile, le varie sfere e situazioni giuridiche devono essere limitate reciprocamente. Eโ quindi evidente che la libertร di manifestazione del pensiero non puรฒ spingersi sino a violare altri principi costituzionalmente tutelatiยป”.
