
ROMA – Caso Ablyazov, il giudice di pace, Stefania Lavore, ha detto, attraverso il proprio legale Lorenzo Contrada, di aver convalidato il trattenimento della moglie del dissidente, Alma Shalabayeva, e della loro figlia di sei anni, Alua, nel Cie di Ponte Galeria (Roma), ma di non averne decretato l‘espulsione “che non rientra nella mia competenza e che spetta, eventualmente, all’autorità di polizia”. Levore ha poi sostenuto che “nessuna richiesta di asilo politico mi è stata avanzata dalle parti in quella sede”.
Lavore ha anche dichiarato che “la nota dell’ambasciata kazaka del 30 maggio scorso” che attesta l’esistenza di due passaporti della signora Shalabayeva e della figlia “non mi è mai stata data”.
Nel suo racconto la Lavore spiega che il 30 maggio
“gli unici documenti posti alla mia attenzione sono stati quelli della difesa: si tratta di dichiarazioni della Repubblica Centrafricana secondo cui la donna era un soggetto da loro conosciuto con il nome di Alma Ayan, lo stesso che per il prefetto era presente su documentazione contraffatta e falsa. Con queste carte non avrei potuto adottare decisione diversa da quella che ho preso”.
Nell’ambito dell’indagine ispettiva disposta dal ministro della Giustizia, il giudice Lavore avrebbe presentato la documentazione sul caso agli uffici del presidente del Tribunale di Roma, organo di vigilanza rispetto al giudice di pace. Si sono quindi messi in moto i primi accertamenti preliminari.
Trattandosi di un accertamento di documenti, nel fascicolo rientrerebbe il verbale firmato dalla stessa Lavore il 31 maggio dopo l’udienza di convalida del provvedimento di espulsione e della documentazione prodotta nel corso dell’udienza relativa alla posizione della donna, alla sua identità, e anche al confronto con i legali della Shalabayeva.
A disporre gli accertamenti ispettivi è stato lo stesso ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri che ha chiesto in particolar modo di chiarire il perché della mancata visione da parte del giudice di pace della nota dell’ambasciata kazaka che fornisce indicazioni sull’identità della donna e il riferimento a due passaporti nazionali del Kazakistan.
Raccontando dell’udienza del 30 maggio scorso il giudice ha detto che la scelta di trattenere la donna era ”finalizzata proprio ad accertare la sua reale identità e non certo ad agevolarne l’espulsione che, ripeto, non compete al mio ufficio”.
Raccontando dell’atteggiamento tenuto da Alma nel corso dell’udienza, il giudice di pace aggiunge che
”la donna, con l’aiuto dell’interprete, si è limitata a fornire pochi elementi sulla sua generalità e senza far riferimento alla sua vicenda personale e familiare. Nel verbale di udienza il suo legale ha scritto di suo pugno che la donna, una volta ottenuto il passaporto sequestrato, avrebbe lasciato l’Italia per fare rientro nella Repubblica Centrafricana”.
Il giudice afferma che non poteva “immaginare quello che è successo dopo, di cui ho appreso dai giornali molti giorni dopo” e si dice
”molto dispiaciuta delle inesattezze e delle falsità riportate dagli organi di stampa. Come avrei potuto giustificare il non trattenimento della straniero alla luce della dichiarazione del prefetto che riferiva sulla non veridicità del passaporto della donna sequestrato dalla Digos?”.
