Dare del bugiardo a qualcuno si puo’, ma in caso di ”stretta necessita”’ e per esprimere la ”propria opinione sulla verita”’, anche se si tratta di un consulente.
Lo si evince da una sentenza della Cassazione su una richiesta di risarcimento danni di una signora che si era sentita ingiuriata dalla consulente della controparte in aula nella causa di affidamento dei figli minori. A contendersi la prole, l’ex marito, Fabio e la sua nuova compagna Annamaria da una parte e l’ex moglie, signora Daniela dall’altra.
Durante il processo Annamaria aveva dichiarato che la signora Daniela era ”inadatta” ad occuparsi dei suoi figli. In tutta risposta la consulente di parte della signora Daniela le aveva dato della bugiarda. Da qui, la denuncia per ingiuria di Annamaria e la richiesta di risarcimento respinta pero’ dal Tribunale di Velletri secondo il quale la professionista aveva agito ”nell’esercizio dell’adempimento del dovere nella funzione di consulente di parte”.
Dello stesso parere la Quinta Sezione Penale che nella sentenza n.20753 ha rigettato il ricorso. Secondo i Supremi giudici l’espressione ”era volta a confutare tempestivamente le dichiarazioni di Annamaria R. nel contesto rilevanti per il destino dei minori”. E nel ”rispetto del limite di continenza della parola ‘bugiarda’, altrimenti ingiustificabile, il giudice d’appello l’ha ritenuta nel contesto di valenza confinata nella strumentalita’ del suo mandato”.