ROMA – Scatta sempre la condanna aggravata per chi esercita il prestito a usura nei confronti degli imprenditori anche nel caso in cui il 'finanziamento' venga concesso per attivita' estranee a quelle dell'impresa portata avanti dal soggetto taglieggiato. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza 25328 della seconda Sezione Penale. Con questa decisione la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un usuraio contro la condanna aggravata dall'aver prestato soldi a strozzo a un imprenditore di Velletri. L'imputato voleva evitare la maggiorazione della pena sostenendo che ''il finanziamento non aveva alcuna attinenza con l'attivita' imprenditoriale, ma riguardava l'acquisto di un immobile''. Secondo la Corte d'Appello di Roma, invece, doveva essere comminata la pena piu' elevata in quanto l'unico elemento da prendere in considerazione ''e' il fatto che la parte lesa, nel momento in cui subisce la condotta usuraria, svolga attivita' imprenditoriale a nulla rilevando che il finanziamento non sia direttamente impiegato nell'attivita' economica, dato che la 'ratio' dell'aggravante e' quella di evitare che l'usura condizioni chi svolga attivita' di impresa''. Nel condividere questo orientamento la Cassazione aggiunge che ''tale forma di tutela privilegiata riguarda soggetti che ricorrono con frequenza al credito e offrono alla criminalita' usuraria piu' diretta infiltrazione in attivita' economiche lecite''. ''In altri termini – spiega ancora la Cassazione – la norma mira a tutelare in maniera particolare categorie piu' esposte con la conseguenza che l'aggravante scatta per il fatto stesso che la parte offesa esercita attivita' imprenditoriale, professionale o artigianale. Una diversa interpretazione – conclude la sentenza – rischierebbe di svalutare le esigenze, sottese alla norma, di protezione di categorie maggiormente esposte a rischio di usura''.
