Di notte, gli automobilisti che guidano in condizioni di scarsa visibilità possono ricorrere all’uso congiunto dei fari fendinebbia e di quelli anabbaglianti. Il Codice della strada, infatti, ne vieta l’utilizzazione contemporanea solo durante la guida diurna, dall’alba al tramonto, e in nessun modo sanziona la “superilluminazione” durante la marcia notturna.
Lo sottolinea la Cassazione dando ragione a un automobilista toscano e torto al Ministero dell’Interno. Così – con la sentenza 534 – la Suprema Corte ha stracciato il verbale con il quale ad Alessandro L. era stata inflitta una multa dalla polizia stradale di Lucca che gli aveva contestato, alle undici di sera, la violazione dell’articolo 153, comma due, del Codice della strada “per avere fatto uso di fari fendinebbia contemporaneamente a fari anabbaglianti, in ora notturna, sebbene non ne ricorresse la necessità”.
Il Giudice di pace aveva confermato la sanzione rilevando che «l’uso dei proiettori fendinebbia è consentito solo di giorno, in presenza di particolari circostanze metereologiche e soltanto in sostituzione dei proiettori anabbaglianti e abbaglianti». Ma la Cassazione – accogliendo il reclamo del guidatore multato – ha osservato che il legislatore non ha previsto un “apposito divieto” per gli automobilisti che, di notte, usano fendinebbia e anabbaglianti quando c’è pioggia battente, foschia, fumo o è in corso una forte nevicata.
Il Ministero dell’Interno, adesso, dovrà pagare 1200 euro per le spese legali dell’intero giudizio.