
Cassazione: multa illegittima a chi carica lucciola in auto (Ansa)
Cassazione: multa a chi carica una lucciola in auto illegittima. Non è legittima la multa comminata all’automobilista beccato a far salire in macchina una lucciola, una prostituta. La sanzione esorbita i poteri del Sindaco, responsabile ultimo della gestione e della sicurezza della circolazione stradale.
Cassazione: multa illegittima a chi carica una lucciola in auto
E’ questo il succo della sentenza 4927 della Corte di Cassazione che non ha accolto la tesi difensiva del Comune. Per cui la multa da 500 euro non intendeva perseguire l’esercizio del meretricio in sé, bensì, appunto, quello esercitato sulla pubblica via. Su strada, insomma, di cui il Sindaco è responsabile esclusivo della sicurezza. Far salire una lucciola, si intende, rappresenterebbe un pericolo per la circolazione stradale.
“Non spetta al Sindaco bloccare la prostituzione”
Per la Cassazione questa impostazione contrasta con la normativa primaria riservata allo Stato. E’ lo Stato cioè che per legge può ostacolare o disincentivare una pratica o un’attività non illecita (seppure ripugna alle convenzioni sociali, la prostituzione in sé non è reato, lo sono l’induzione, lo sfruttamento ecc…). In sintesi: la prostituzione è una libera attività economica e il sindaco non ha il potere di bloccarla
Quindi il Sindaco in questione ha esercitato poteri non suoi: per affrontare problemi contingenti o emergenziali il primo cittadino può disporre provvedimenti circoscritti nel tempo. Nel caso sanzionato dalla Cassazione, il provvedimento mirava a bloccare la prostituzione in strada, con la scusa di regolare la circolazione stradale.