Lo sottolinea la Cassazione accogliendo il ricorso di una coppia di piccoli spacciatori di Civitavecchia che avevano un giro d’affari molto modesto, pari ai bisogni di stupefacente di sole quattro persone. A marito e moglie i giudici di merito non avevano applicato lo “sconto di pena” nonostante le modeste quantità di droga spacciate in considerazione del fatto che uno dei loro clienti era morto per overdose.
Ad avviso dei supremi giudici, invece, deve essere ribadita la costante giurisprudenza in base alla quale «l’evento morte dell’acquirente, in conseguenza dell’assunzione della droga ceduta, non costituisce, di per sé, elemento ostativo all’applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto». Adesso la Corte di Appello di Roma dovrà diminuire la pena inflitta a Pasquale C. e Cristina L.