ROMA – Cassazione. Per i regali dei miliardari serve il notaio. Il Picasso conteso. Quando è troppo, è troppo, anche quando si tratta di regali tra miliardari. La Cassazione ha infatti stabilito che è eccessivo considerare uno dei ‘soliti’ regali tra ‘fidanzati’ nababbi il doppio dono da parte del cavalier Giuseppe Gazzoni Frascara – stirpe dell’idrolitina ed ex patron del Bologna, grande accusatore di ‘calciopoli’ – di un diamante da tredici carati accompagnato da un quadro di Picasso del valore di seicentomila euro, per farsi perdonare da Katherine Price, ultima ‘lady Mondadori’, per averle dato forfait a una festa.
Insomma, un ‘cadeau’ da un milione di euro in un colpo solo, hanno calcolato gli ‘ermellini’, non può passare di mano così, senza l’appuntamento da un notaio che certifichi la donazione e che faccia meditare anche il magnate più innamorato e generoso sul rischio di “depauperamento” insito in slanci così splendidi. Per questo, la Suprema Corte ha deciso che la signora – ex moglie dello scomparso Leonardo Mondadori – si può tenere il diamante e tutta la ‘galleria’ accumulata nel corso degli anni, ma deve restituire il valore del Picasso, dato che il quadro lo ha venduto.
Gazzoni Frascara e la Price Mondadori – richiestissima designer americana – si sono lasciati nel 2005 dopo una convivenza decennale e hanno intrapreso una battaglia legale furibonda, lui per riavere i preziosi quadri che le aveva regalato (oltre al Picasso, Klimt, Klee, Man Ray…) i gioielli, le scultore. Lei per cercare di tenersi tutto. Ci è riuscita, ad eccezione del controvalore del Picasso.
La Cassazione – sulla scia del verdetto della Corte di Appello di Milano del 2011 in esito alla causa nata nel 2006 per la restituzione di 13 opere d’arte – ha stabilito, con la sentenza 18280 depositata oggi, che tutto rimarrà alla signora perchè si è trattato di regali, connotati da “liberalità d’uso della dazione”. I supremi giudici hanno però escluso che anche il Picasso potesse essere considerato un ‘semplice’ regalo come gli altri “perché la donazione, avvenuta a chiusura di uno screzio tra le parti, unitamente al regalo di un brillante da tredici carati, costituiva apprezzabile depauperamento del patrimonio del donante; e avrebbe richiesto la forma prevista dall’art’.782 del codice civile”.
Insomma, serviva un meditato atto notarile. Tutti gli altri regali, avvenuti per Natale, Pasqua, San Valentino, e per la festa della donna, non devono essere restituiti perchè ormai sono tutte ricorrenze nelle quali è usuale lo scambio di regali tra persone legate sentimentalmente, ha replicato la Cassazione a Gazzoni Frascara che voleva lasciare alla ex solo i doni di Natale, e poco più, sostenendo che gli altri regali erano dovuti solo al suo “comportamento stravagante” e fuori dalle occasioni canoniche nelle quali ci si deve presentare alla fidanzata muniti di bel regalone.
Quanto al valore dei doni, come un Klimt per un ‘San Valentino in ritardo’, la Suprema Corte si limita a far presente che se il resto del mondo si scambia cioccolatini e mazzi di mimose, “la portata economica delle elargizioni va commisurata alle condizioni dei soggetti che in questo caso disponevano di ingenti patrimoni e mantenevano un elevatissimo tenore di vita”.