ROMA – Sì allo stesso risarcimento danni sia per la ''famiglia legale'' che per la ''famiglia di fatto'' nel caso in cui si perda un congiunto in un incidente stradale.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione, che spiega come ''la giurisprudenza, in materia di responsabilita' civile, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno conseguente alle lesioni o alla morte di una persona in favore del convivente 'more uxorio' di questa, pur richiedendo che venga fornita, con qualsiasi mezzo, la prova dell'esistenza e della durata di una comunanza di vita e di affetti e di una vicendevole assistenza morale e materiale, cioè di una relazione di convivenza avente le stesse caratteristiche di quelle dal legislature ritenute proprie del vincolo coniugale''.
In altre parole, spiega la III Sezione Civile della Cassazione (sentenza n. 12278), se una persona lascia la propria ''famiglia legale'' e stabilisce una convivenza con un altro compagno o compagna, questa famiglia di fatto (compresa la figlia della convivente) ha lo stesso diritto al risarcimento del danno. Il caso preso in esame dalla Corte riguarda un calabrese che, lasciata la famiglia naturale, aveva instaurato una relazione stabile con un'altra donna, formando una famiglia legale di cui faceva parte a pieno titolo anche la figlia della donna, che lui per anni aveva considerato come propria. Morto l'uomo in un incidente stradale, i tre figli legittimi e la moglie avevano chiesto un risarcimento danni alla compagnia di assicurazione della societa' di trasporti coinvolta nell'incidente. Sia il tribunale che la Corte d'appello di Milano avevano riconosciuto un risarcimento danni non solo alla famiglia legale, ma anche alla nuova convivente e alla figlia di questa.
La famiglia legale ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo che all'altra famiglia non venisse riconosciuto lo stesso risarcimento (circa 20mila ciascuno alle due donne e circa 10mila euro sia ai figli legittimi che alla figlia non naturale). La Cassazione ha respinto il ricorso ribadendo che il legame affettivo con la nuova compagna e la sua figlia era talmente stabile da garantire il diritto al risarcimento danni.