Corte Costituzionale: cognome ai figli di entrambi i genitori. E’ “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio” la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con una sentenza.
Corte Costituzionale: cognome ai figli di entrambi i genitori
La regola diventa quindi che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato. Salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.
In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico.
Illegittima l’automatica attribuzione del cognome del padre
La Corte ha, dunque, dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. È compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla presente decisione. La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.
In particolare, la Corte si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre. E su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori.
Nel solco del principio di uguaglianza e interesse del figlio
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale fa sapere che le norme censurate sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Secondo la Corte nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome. Il quale costituisce elemento fondamentale dell’identità personale.