ROMA – ”Vi e’ ancora da fare per rendere la disciplina in materia di incompatibilita’ piu’ efficace”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Antitrust, Giovanni Pitruzzella, nel corso di un’audizione alla Commissione Affari Costituzionali della Camera sul conflitto di interessi. Secondo Pitruzzella, ”la legge italiana rinuncia a prevenire la situazione di conflitto di interessi e lo affronta solo quando sorge, in modo peraltro assai complesso (sotto il profilo dell’accertamento) e del tutto inefficace (sotto quello dell’enforcement)”.
Pitruzzella, ascoltato in audizione nell’ambito dei lavori sullo stato delle attivita’ di controllo e vigilanza in materie di conflitto di interessi, pur parlando di ”una certa efficacia applicativa”, ha messo in evidenza i limiti dell’attuale normativa, che ha il suo centro nella legge n.215 del 2004. In particolare, il presidente dell’Antitrust ha ‘promosso’ la fattispecie relativa alla ”incompatibilita”’ delle cariche, che ha dato ”risultati soddisfacenti”, ma ha espresso diverse perplessita’ su quella ‘dinamica’ e relativa al vero e proprio conflitto d’interessi: il legislatore, infatti, secondo Pitruzzella ”ha effettuato una scelta assolutamente peculiare, la cui premessa e’ che la mera titolarita’ di situazioni patrimoniali in potenziale conflitto di interessi con l’esercizio di funzioni governative non puo’ essere considerata un impedimento all’accesso alle relative cariche”.
Quindi il soggetto puo’ mantenere la proprieta’ dei beni ”con il solo divieto astratto di assumere compiti di gestione diretta ‘in societa’ aventi fini di lucro o in attivita’ di rilievo imprenditoriale”’. L’accertamento successivo dell’eventuale conflitto di interessi, poi, ha requisiti ”particolarmente stringenti” e anche laddove fosse accertato ”i meccanismi di enforcement non prevedono la eliminazione del problema”, ma solo una ”mera sanzione pecuniaria” nei confronti dell’impresa che ha tratto vantaggio e una sanzione ”ancora piu’ irrisoria” nei confronti del titolare in carica.
La normativa, insomma, va integrata e resa meno generica in particolare in merito alle espressioni ”attivita’ di rilievo imprenditoriale”, cariche di gestione o ”funzioni comunque denominate”; andrebbe poi meglio chiarito ”se la semplice sospensione dall’incarico sia un rimedio idoneo a rimuovere la causa di incompatibilita’; sarebbe il caso di affrontare le problematiche relative alle incompatibilita’ post carica; sarebbe utile migliorare il sistema delle dichiarazioni.