ROMA – Un sequestro di persona di alcune ore compiuto per ottenere il pagamento di un debito di droga, non puo' essere paragonato a quelli a scopo di estorsione ''in voga'' in Italia tra gli anni '70 ed 80 e sanzionati con ''eccezionale asprezza'': e' quello che stabilisce in sostanza la Consulta, con una sentenza depositata oggi, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 630 del codice penale ('Sequestro di persona a scopo di estorsione'), nella parte in cui non prevede una diminuzione della pena quando ''per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'''.
La questione di legittimita' costituzionale era stata sollevata dal gip di Venezia, chiamato a decidere sul caso di tre uomini, imputati di sequestro di persona a scopo di estorsione per aver trattenuto in casa una persona ritenuta vicina ad uno spacciatore, loro debitore di una somma di denaro. Il sequestro duro' poco piu' di quattro ore e l'uomo venne liberato all'intervento delle forze di polizia.
Secondo il giudice la vicenda (''un'iniziativa estemporanea, attuata senza armi'') sarebbe ''ben lontana'' dai ''sequestri estorsivi perpetrati da pericolose organizzazioni criminali, con episodi di efferata crudelta' ai danni delle vittime e richieste di ingenti riscatti'': un fenomeno che ebbe uno ''straordinario incremento negli anni 1970-'80'' e che lo Stato penso' di contrastare, dal punto di vista preventivo, con ''un eccezionale inasprimento della risposta punitiva'', innalzando la pena minima da 8 a 25 anni di reclusione. Sempre ad avviso del giudice, applicare questa norma (ed infliggere la relativa pena) anche a fatti di lieve entita', senza prevedere una attenuante speciale, viola tra l'altro il principio di ragionevolezza previsto dalla Costituzione.
La Consulta ha concordato sostanzialmente con questi rilievi (mentre l'Avvocatura dello Stato aveva chiesto di ritenere la questione non fondata), affermando che la pena prevista dall'art. 630 del codice penale e' tipica di una ''legislazione emergenziale'', quella degli anni 70-80, che puntava a sanzionare molto duramente un fenomeno che non rispecchia piu' l'attuale casistica dei sequestri estorsivi.
Lasciando tuttavia al legislatore il compito di eventuali modifiche normative, la Corte costituzionale ha ritenuto che, analogamente a quanto avviene nel sequestro terroristico o eversivo, anche per quello a scopo di estorsione debba essere prevista una diminuzione della pena per i fatti di lieve entita', al fine di ''mitigare la risposta punitiva''.