Covid, quarantena obbligatoria non viola la libertà personale. Le disposizioni sulla quarantena obbligatoria non violano la libertà personale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, esaminando le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale penale di Reggio Calabria su alcune disposizioni del decreto legge n. 33 del 2020, che contiene misure per limitare la diffusione del Covid-19.
Covid, quarantena obbligatoria non viola la libertà personale
Il tribunale aveva in particolare censurato le norme che introducono sanzioni penali nei confronti di chi, risultato positivo al Covid e sottoposto alla quarantena obbligatoria, lasci la propria dimora o abitazione.
E aveva sostenuto che la quarantena obbligatoria incidesse non sulla libertà di circolazione dei cittadini (articolo 16 della Costituzione) ma sulla libertà personale (articolo 13 della Costituzione): di qui la tesi che i relativi provvedimenti dovessero essere adottati dall’autorità giudiziaria o, nell’impossibilità, averne la convalida.
Questioni che la Corte costituzionale ha invece ritenuto non fondate, come fa sapere l’Ufficio comunicazione e stampa in attesa del deposito della sentenza.
Le misure limitano solo la libertà di circolazione
Per la Consulta dunque la quarantena obbligatoria e le relative sanzioni penali, così come regolate dalle disposizioni impugnate, incidono sulla sola libertà di circolazione.
Non comportano alcuna coercizione fisica, sono disposte in via generale per motivi di sanità e si rivolgono a una indistinta pluralità di persone, accomunate dall’essere positive al virus trasmissibile ad altri per via aerea.