La diagnosi, formulata nel marzo del 2006, recitava ”rinopatia ipertrofica con sinusopatia secondaria”. Ma dopo una visita più accurata fatta otto mesi dopo il primo referto ecco lo sconcertante verdetto: carcinoma indifferenziato del rinofaringe che era già in atto al momento del primo esame.
Protagonista della vicenda è M.L. un pensionato di 62 anni di Crema, vittima di un episodio di ”negligenza” e malasanità secondo quanto si evince da una sentenza del giudice monocratico di Crema che ha condannato il locale ospedale, dove era stata effettuata la prima diagnosi sbagliata, al pagamento di 400 mila euro come risarcimento del danno biologico.
Il giudice ha anche condannato l’azienda ospedaliera al pagamento di 100 mila euro in favore della moglie del pensionato, all’epoca dei fatti sua convivente. Il pensionato, difeso dall’avvocato Giuseppe Badolato del Foro di Milano, si era recato nell’ospedale di Crema, nel reparto di otorinolaringoiatria, in seguito ad una emorragia nasale. Dopo aver anche fatto una Tac, e dopo una visita specialistica, all’uomo era stata diagnisticata una rinopatia e una sinusite con la raccomadazione di assumere farmaci tipo spray e vasocostrittori nasali e anche di sottoporsi ad un ciclo di cure termali.
Ma successivamente, anche a causa del permanere dei sintomi, a M.L. era stata diagnisticata la presenza di formazioni tipo adenopatie anche in seguito ad un esame fibrodendoscopico, esame che non venne eseguito nell’ospedale di Crema. Tale indagine rivelò successivamente la presenza del carcinoma e la necessità per il pensionato di sottoporsi a radioterapia con una aspettativa di vita attuale che ”nella più rosea delle previsioni – si legge nella sentenza – non supera i cinque anni”.
”Ad una siffatta infausta prognosi – scrive il giudice – ha probabilmente dato un ‘significativo’ apporto causale l’omissione da parte del medico specialista dell’ospedale di Crema della esecuzione dell’esame fibroendoscopico all’epoca della prima visita fatta dal paziente. Non è dato sapere se e in che misura la omessa diagnosi da parte dello specialista abbia concorso a determinare la progressione del tumore verso l’irreversibile e probabile fase mortale (entro cinque anni) con la progressione metastatica della malattia”.
Il giudice a questo punto scrive, concordando con le conclusioni del consulente tecnico, che ”se la diagnosi di neoplasia maligna del rinofaringe fosse stata perfezionata nel mese di marzo del 2006, (anziché nel dicembre dello stesso anno), e se fosse stato effettuato l’esame fibroendoscopico e poste le condizioni per dare inizio a una tempestiva terapia chemio-radioterapica, la percentuale di sopravvivenza del paziente, posto che si fosse nella fase iniziale del tumore, sarebbe secondo la più autorevole letteratura in materia del 75-80 per cento”.
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