Il corriere della Sera spiega:
Il decreto prevede, dunque, che in caso di accordo dei comproprietari sul diritto alla divisione ereditaria e allo scioglimento alla comunione, essi possano chiedere al tribunale competente la nomina di un notaio. Si tratta, quindi, di un procedimento basato sull’esistenza di una iniziale volontà convergente. In caso di creditori che hanno notificato o trascritto l’opposizione, il ricorso congiunto deve essere sottoscritto anche da costoro. Il tribunale può anche nominare un esperto stimatore.
Se il bene è facilmente divisibile, il notaio predispone un progetto formando i relativi lotti e ne dà comunicazione alle parti e ai creditori. Se poi non ci sono opposizioni, il giudice dichiara esecutivo il progetto e demanda al notaio il compimento delle operazioni successive (frazionamento, registrazione, trascrizione). Nel caso, invece, che il bene oggetto dell’eredità non sia comodamente divisibile, il notaio procede alla vendita. Si applicano qui le norme relative all’espropriazione dei beni immobili. Ne consegue che ad ogni atto del notaio ciascuno interessato può investire il giudice.