Nelle motivazioni il giudice ha sottolineato che il commento affidato a Facebook rappresenta “una lesione dell’onore, della reputazione e del decoro” dell’ex fidanzata. In base a questo il giudice ha deciso che la donna ha subito un danno morale soggettivo inteso come “turbamento dello stato d’animo della vittima del fatto illecito, vale a dire come complesso delle sofferenze inferte alla danneggiata dall’evento dannoso, indipendentemente dalla sua rilevanza penalistica”.