Eternit, nuovo processo a Stephan Schmidheiny: l’accusa è di omicidio

Eternit, nuovo processo a Stephan Schmidheiny: l’accusa è di omicidio

TORINO – Se l’accusa di disastro è caduta in prescrizione, il reato di omicidio forse no. Per l’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny si apre dunque un nuovo capitolo giudiziario: la procura di Torino ha infatti chiesto un nuovo processo per il patron di Eternit. L’accusa è di omicidio volontario aggravato per la morte da amianto, tra il 1989 e il 2014, di 258 persone. Lo ha reso noto il pm Guariniello commentando le motivazioni della sentenza di prescrizione della Cassazione.

Secondo l’accusa, Schmidheiny, “nonostante sapesse della pericolosità dell’amianto”, avrebbe “somministrato comunque fibre della sostanza”. Le aggravanti ipotizzate dai pm Raffaele Guariniello e Gianfranco Colace, che hanno condotto l’inchiesta, sono quelle dei motivi abietti, la volontà di profitto, e del mezzo insidioso, l’amianto. Solo 66 delle vittime sono ex lavoratori degli stabilimenti Eternit di Casale Monferrato (Alessandria) e Cavagnolo (Torino), mentre tutti gli altri sono residenti delle zone limitrofe.

La notizia del rinvio a giudizio giunge proprio nel giorno in cui sono state depositate le motivazioni della sentenza della Cassazione che lo scorso 19 novembre ha, tra l’altro, annullato i risarcimenti delle vittime. Secondo i supremi giudici il processo per le morti da amianto era prescritto prima ancora del rinvio a giudizio di Schmideiny.

Per la Cassazione “a far data dall’agosto dell’anno 1993” era ormai acclarato l’effetto nocivo delle polveri di amianto la cui lavorazione, in quell’anno, era stata “definitivamente inibita, con comando agli Enti pubblici di provvedere alla bonifica dei siti”.

“E da tale data – si legge nelle motiviazioni – a quella del rinvio a giudizio (2009) e della sentenza di primo grado (13/02/2012) sono passati ben oltre i 15 anni previsti per la maturazione della prescrizione in base alla legge 251 del 2005″.

Secondo la Suprema Corte,

“il Tribunale ha confuso la permanenza del reato con la permanenza degli effetti del reato, la Corte di Appello ha inopinatamente aggiunto all’evento costitutivo del disastro eventi rispetto ad esso estranei ed ulteriori, quali quelli delle malattie e delle morti, costitutivi semmai di differenti delitti di lesioni e di omicidio”.

Ora con l’accusa di omicidio, potrebbe non esserci prescrizione che tenga. Secondo l’art. 157 del Codice Penale, infatti, sono imprescrittibili i reati la cui pena prevista è l’ergastolo

“anche laddove tale pena sia la conseguenza dell’applicazione di circostanze aggravanti. La logica dell’esclusione dei reati puniti con l’ergastolo dal novero di quelli estinguibili per effetto della prescrizione origina dal particolare allarme sociale associato a tali fattispecie criminose”.

Published by
Daniela Lauria