Fisco, accertamento nullo se fatto da dirigente “illegale”. Primo round a Milano

Fisco, accertamento nullo se fatto da dirigente “illegale”. Primo round a Milano

MILANO – L’accertamento è nullo perché firmato da un dirigente illegittimo. Da Milano arriva una sentenza che rischia di avere conseguenze deflagranti per tutto il sistema di riscossione dell’Agenzia delle Entrate. La questione è ancora una volta quella dei dirigenti dichiarati illegittimi e quindi fatti decadere perché nominati senza concorso. Che gli atti firmati da quei dirigenti dovessero aver comunque valore fino a ieri pareva scontato. Dopo questa decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano, decisione che potrebbe innescare una serie di ricorsi a catena, non lo è più così tanto.

Cosa sia successo lo spiega la rubrica “Sussurri e grida” del Corriere della Sera. Un imprenditore di Milano, davanti ad un accertamento firmato da uno di questi ex dirigenti (nel frattempo retrocessi al grado di funzionari), ha portato tutto all’avvocato e ha fatto ricorso. E ha contestato

 l’inesistenza della notifica, la nullità dell’atto per violazione delle norme relative agli avvisi di accertamento «impoesattivi», l’omessa indicazione del responsabile del procedimento, l’irregolarità della sottoscrizione apposta da soggetto non abilitato, l’illegittimità della verifica subita, l’omissione del contraddittorio, nonché l’infondatezza dei rilievi operati dai verificatori e vari vizi di merito.

Alla Commissione tributaria è bastato uno dei punti per accogliere il ricorso. La pratica firmata dal dirigente sbagliato. Non il capo dell’Ufficio ma un funzionario. Un funzionario che compariva tra i dirigenti fatti decadere dalla Corte Costituzionale. Ancora il Corriere della Sera:

Nel caso specifico l’avviso non era stato firmato dal capo dell’Ufficio (il direttore provinciale) bensì da un funzionario, asseritamente, da lui delegato. Il ricorrente aveva espressamente chiesto in giudizio che l’Ufficio desse prova sia dell’esistenza di tale delega sia della carriera direttiva del delegato. L’Ufficio aveva adempiuto alla prima richiesta, depositando la delega, ma non aveva dato dimostrazione della carriera direttiva. Il nome del firmatario, inoltre, compariva nell’ordinanza del Consiglio di Stato (numero 5619 del 26 novembre 2013) fra quelli cui erano stati conferiti incarichi dirigenziali senza concorso pubblico. La Corte costituzionale, con la sentenza del 17 marzo 2015, ha dichiarato l’incostituzionalità della disposizione che ha consentito tale conferimento di incarichi (art. 8, comma 24, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44) pur avendo ritenuto che l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di ricorrere all’istituto della delega a funzionari per l’adozione di atti a competenza dirigenziale.

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Emiliano Condò