Revocato l’assegno di mantenimento del papà perché ha rifiutato due lavori. Lo ha deciso la Cassazione, respingendo il ricorso di una 22enne di una coppia divorziata di Gorizia.
Rifiuta due proposte di lavoro, Cassazione revoca assegno di mantenimento
Per due volte una 22enne figlia di una coppia divorziata di Gorizia, ragazza munita solo del diploma di maturità e non amante degli studi oltre che priva di aspirazioni professionali, ha detto ‘no’ a un contratto di lavoro a tempo determinato. La prima, come segretaria nello studio legale del padre, l’ha rifiutata dicendo che voleva fare la cameriera. Al posto fisso come cameriera che tanto voleva, ha detto ancora ‘no’. Ora la Cassazione ha respinto il suo reclamo per riavere dal padre l’assegno mensile di 300 euro: per i giudici la mancata indipendenza economica è “esclusivamente sua colpa”.
Ad avviso della Cassazione, il ricorso della ragazza – che ha fatto presente la sua “giovane età” e il suo “percorso professionale ancora in itinere” – è “manifestamente infondato”. Per i supremi giudici, in maniera esaustiva il Tribunale di Gorizia e poi la Corte di Appello di Trieste nel 2020 hanno “spiegato le ragioni che deponevano per la revoca dell’assegno” rimarcando come “il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica della 22enne dovesse imputarsi esclusivamente a sua colpa, per aver ingiustificatamente rifiutato plurime offerte di lavoro, nonostante difettasse ogni prova di sue particolari inclinazioni o attitudini o di sue ben precise aspirazioni professionali che l’avessero determinata a compiere, ed a seguire con costanza, una diversa e coerente scelta progettuale alternativa”.
La vicenda
A far andare il padre su tutte le furie, dopo il doppio ‘no’ ai posti di lavoro stabili, era stata l’intenzione della 22enne di iscriversi a un corso di grafologia, idea abbandonata appena trovato un corso biennale per ottici a Bologna dalla frequenza ridottissima di un giorno a settimana in quanto riservato ai lavoratori. Corso al quale alla fine la ragazza si era iscritta in causa d’appello, viste le brutte, dopo che il Tribunale – al quale lei, il fratello e la mamma divorziata si erano rivolti per far elevare il contributo per i figli – aveva invece fatto cessare del tutto il suo diritto a ricevere l’assegno del padre.
“Deve escludersi che l’assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione – sottolinea la Cassazione – venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all’acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all’andamento dell’occupazione o del mercato del lavoro”.
Al fratello 18enne resta il diritto dell’assegno
E’ rimasto fortunatamente in piedi, invece, il diritto del fratello diciottenne della giovane, di ricevere i suoi 300 euro al mese dal padre che voleva toglierli anche a lui “per lo scarso rendimento scolastico per il quale si era ritirato dal quarto anno per non essere bocciato, per le sue ripetute assenze, le note disciplinari, i suoi comportamenti inadeguati e ingiustificati”. La Cassazione ha condiviso la decisione della Corte di Appello che ha stabilito che “non si poteva tenere conto della condotta morale” del ragazzo, come insisteva il padre ‘censore’, e che l’assegno gli tocca di diritto in quanto alla fine è stato ammesso all’ultimo anno del liceo e quindi c’è la “possibilità che completi gli studi”. E poi non è colpa sua se non è ancora indipendente dato che “è appena diventato maggiorenne” e “non c’è prova che il lavoro offertogli dal padre e rifiutato sia conforme alle sue attitudini e aspirazioni”.