Cronaca Italia

Green Pass dipendenti pubblici, se non ce l’hai non puoi lavorare neanche in smart working

Senza Green Pass i dipendenti pubblici non potranno lavorare neanche in smart working, come sostituzione del lavoro in presenza. Dal 15 ottobre infatti i dipendenti della pubblica amministrazione e qualunque altro soggetto che entri in un ufficio pubblico, tranne gli utenti, dovranno essere muniti di Green Pass. Lo prevedono le schede sulle linee guida Funzione pubblica-Salute sui meccanismi di controllo del green pass, diffuse da Palazzo Vidoni.

“Non sono consentite deroghe” all’obbligo, da cui “sono esclusi soltanto gli esenti dalla campagna vaccinale” con idonea certificazione medica. Quindi – si apprende, secondo il testo che ha avuto l’ok della Conferenza unificata – non è consentito ai lavoratori senza green pass essere adibiti allo smart working in sostituzione del lavoro in presenza.

Green Pass e riaperture

Da lunedì 11 ottobre si riapre tutto e di più, ovvero con più capienza rispetto a quella attuale: riapriranno anche le discoteche al chiuso, con una capienza del 50%, vale a dire la metà. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato il decreto legge che aumenta le capienze nei luoghi di cultura e sport e nelle discoteche. Quindi per le discoteche l’asticella è essere fissata al 50% al chiuso, 75% all’aperto. Per lo sport 60% al chiuso, 75% all’aperto. Cinema, concerti, teatri e musei tornano al 100%. Dal calcolo delle capienze al chiuso per le discoteche saranno esclusi i dipendenti dei locali. Restano ovviamente obbligatori mascherine (sarebbero obbligatorie anche allo stadio ma non la mette nessuno) e Green Pass.

Sanzioni più severe

Il decreto legge prevede anche un inasprimento delle sanzioni nel caso in cui i gestori non rispettino i nuovi limiti percentuali delle presenze rispetto alla capienza delle strutture. All’articolo sulle “disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportive e di discoteche” è infatti previsto che “a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa”, si applichi “la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni”.  

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Alessandro Avico