Green Pass sui trasporti a lunga percorrenza, a scuola e all'università: le regole a partire dal 1 settembre (foto Ansa)
Green pass, cosa cambia a partire dal prossimo 1 settembre. Sarà obbligatorio per la scuola e l’università e per i trasporti a lunga percorrenza come treni aerei e navi.
Le nuove regole e restrizioni sono state introdotte dal decreto approvato dal governo il 6 agosto scorso. Ecco, dunque, tutte le volte che dovremo esibire il certificato verde ed ecco cosa accadrà a chi ne sarà sprovvisto.
Dal 1 settembre 2021 il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari dovranno esibire la Certificazione verde Covid-19.
Sempre a decorrere da quella data sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina.
E ancora: obbligo di certificazione sui treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità. Autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti.
Autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio”.
La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti dal Covid nei sei mesi precedenti.
La Certificazione verde “è richiesta in ‘zona bianca’ ma anche nelle zone ‘gialla’, ‘arancione’ e ‘rossa’, dove i servizi e le attività siano consentiti”.
Per quanto riguarda le esenzioni, il decreto spiega che “l’obbligo della Certificazione verde non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone: ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale; ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.
Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta (…) Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre. Ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata (..)”.
La certificazione è richiesta per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose. Per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in ‘zona rossa’ o ‘zona arancione’.
Dal 6 agosto è necessaria, inoltre, per accedere ai seguenti servizi e attività