Il diritto all'oblio non vale se...Cassazione e Garante fissano i limiti
ROMA – Il diritto all’oblio non è assoluto, ci sono dei limiti. La Corte di Cassazione li ha definiti, confermando le linee guida del Garante della Privacy. I limiti sono nel diritto di cronaca e nel diritto dei cittadini di conoscere e sapere che è il presupposto del diritto di cronaca.
“Il “diritto all’oblio” sulle proprie vicende personali, che fa capo ad ogni persona, si deve confrontare, invero, col diritto della collettività ad essere informata e aggiornata sui fatti da cui dipende la formazione dei propri convincimenti, anche quando da essa derivi discredito alla persona che è titolare di quel diritto”.
“Io ho sparato un colpo così e un colpo in giù, ma il colpo è andato in questa direzione, è andato qui e ha preso la gamba sua, che era (parola incomprensibile, ndr) steso, passando attraverso la carlinga”. Il proiettile era una “pallottola trenta zero tre”.
“Gli elementi indiziari utilizzati in sentenza (gli accertamenti svolti dalla gendarmeria francese, la soluzione data al caso dalla Corte parigina e le intercettazioni effettuate nel carcere di Potenza) costituiscono – effettivamente – un compendio indiziario più che sufficiente a suffragare l’opinione che Savoia sia stato assolto dal reato di omicidio volontario, ma non che sia stata esclusa ogni sua responsabilità nel tragico evento di cui si discute; evento di cui egli porta, invece, un carico di responsabilità. Il giudice d’appello è partito dalla constatazione, non smentita dalla difesa, che all’isola di Cavallo furono esplosi – nel corso di un tafferuglio (o litigio) cui partecipò l’odierno ricorrente – colpi di pistola e di fucile, uno dei quali raggiunse Dirk Hamer; ed ha ritenuto pacifico che alcuni colpi furono esplosi da Savoia, il quale fu condannato, in conseguenza, per detenzione e porto abusivo di una carabina (pag. 3). La sentenza impugnata insiste pure sul fatto che la Corte parigina ha escluso un “atto volontario” e che nulla dice in ordine agli ulteriori profili di responsabilità ravvisabili nella partecipazione di Savoia alla vicenda di cui si discute (pag. 4). Prendendo poi in considerazione le intercettazioni effettuata nel carcere di Potenza, i giudici d’appello hanno dedotto che, nell’occasione, Savoia confessò di aver sparato più di un colpo di fucile e che uno di essi raggiunse Dirk Hamer, dopo aver attraversato la carena dell’imbarcazione in cui si trovava il malcapitato, oltre a vantarsi di aver “fregato” i giudici francesi”.
“Savoia si è ben guardato dal produrre la sentenza dell’Autorità giudiziaria francese e si è ben guardato dal “confortare la tesi della propria estraneità al fatto”, presentandosi a dibattimento e testimoniando (sotto giuramento) su di esso”.
“Il fatto che sia stato escluso, nella sede propria, un diretto coinvolgimento – rilevante dal punto di vista penale – di Savoia nella morte del giovane (perché non fu accertato, dai giudici competenti, se Hamer fu raggiunto da un colpo esploso volontariamente dall’imputato) non significa, però, che il ricorrente sia esente da responsabilità sotto ogni altro profilo, giacché assume pur sempre rilievo, sotto il profilo civilistico ed anche sotto quello etico, il fatto che la morte di Dirk Hamer avvenne nel corso di una sparatoria a cui partecipò Savoia, al di fuori di ogni ipotesi di legittima difesa. Pertanto, se la conclusione – nel 1991 – della vicenda giudiziaria, iniziata con l’accusa di omicidio volontario, non consentì alle autorità francesi di muovere contestazioni ad altro titolo (non è dato sapere se per il principio del ne bis in idem, valevole in ambito europeo, o per lo spirare dei termini prescrizionali, oppure per l’irrilevanza penale della condotta), non per questo risulta illegittimo – e quindi diffamatorio – ogni collegamento del ricorrente all’evento di cui si discute, dal momento che questo collegamento è pacifico nella sua materialità; quindi, costituisce espressione di opinione critica – certamente legittima, perché sganciata dai rigidi criteri di legittimazione della cronaca – ciò che è scritto nell’articolo incriminato, ove s’era voluto rimarcare che la partecipazione di Savoia alle celebrazioni per la riapertura della reggia di Venaria era, stanti i trascorsi del personaggio, quantomeno inopportuna”.