
ROMA – Le intercettazioni telefoniche nelle indagini dovranno sottostare a regole più stringenti, quelle che il Garante della Privacy ha imposto alle Procure:
i dati (ovvero numeri telefonici e trascrizioni delle conversazione) dovranno essere conservati in forma cifrata;
le procedure di trasferimento dei dati dovranno essere crittografate;
si potrà entrare nelle sale d’ascolto delle intercettazioni solo con badge individuali o dispositivi biometrici;
il personale tecnico dovrà essere autorizzato dalla Procura;
dovranno essere annotate in un apposito registro informatico inalterabile tutte le operazioni di ascolto, consultazione, registrazione, duplicazione e archiviazione delle informazioni, trascrizione, manutenzione dei sistemi, distruzione delle registrazioni e dei supporti;
solo personale tecnico autorizzato potrà masterizzare e duplicare i contenuti delle intercettazioni;
Queste sono le ”misure e accorgimenti per incrementare la sicurezza dei dati personali raccolti e usati nello svolgimento delle intercettazioni” che dovranno essere adottate ”entro 18 mesi dalla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento, spiega una comunicato dell’Autorità guidata da Antonello Soro, è stato adottato dopo un’indagine conoscitiva avviata lo scorso anno in alcune procure della Repubblica di medie dimensioni (Bologna, Catanzaro, Perugia, Potenza e Venezia.
”Dai riscontri ottenuti – sottolinea l’Autorità – è emerso un quadro variegato e disomogeneo che ha posto l’esigenza di mettere in campo interventi volti al rafforzamento del livello di sicurezza dei dati e dei sistemi usati per gestirli, nonché di estendere tali interventi alla generalità degli uffici inquirenti, armonizzando le misure a protezione dei dati anche alla luce delle tecnologie in costante evoluzione nel campo delle comunicazioni elettroniche e dei possibili rischi legati all’uso degli strumenti informatici”.
Ecco il decalogo delle misure, che riguardano sia i Centri Intercettazioni Telecomunicazioni (C.I.T.) in ogni procura sia gli Uffici di polizia giudiziaria delegata all’attività di intercettazione.
SICUREZZA FISICA – Nelle sale d’ascolto delle Procure, nei locali dove si trovano i server per la registrazione dei flussi telefonici o telematici intercettati e in quelli in cui sono installati i terminali per la ricezione di questi flussi, l’accesso sarà possibile solo tramite badge individuali nominalmente assegnati o dispositivi biometrici. Gli accessi dovranno essere tracciati.
Il personale tecnico adibito alle operazioni di manutenzione o a interventi tecnici dovrà essere autorizzato dalla Procura. Al personale tecnico dovrà comunque essere consentito l’accesso solo a dati, informazioni e documenti strettamente necessari al compimento degli interventi di manutenzione. Dovranno essere adottati impianti di videosorveglianza a circuito chiuso.
SICUREZZA INFORMATICA – L’accesso di ciascun operatore, compresi gli amministratori di sistema, ai sistemi e ai server utilizzati nelle attività di intercettazione dovrà avvenire solo da postazioni abilitate ed effettuato da operatori autenticati tramite procedure rafforzate.
Le postazioni dovranno essere connesse a reti protette con firewall. Tutte le operazioni legate alle intercettazioni (ascolto, consultazione, registrazione, duplicazione e archiviazione delle informazioni, trascrizione delle intercettazioni, manutenzione dei sistemi, distruzione delle registrazioni e dei supporti) dovranno essere annotate in registri informatici con tecniche che ne assicurino la inalterabilità.
La masterizzazione e l’eventuale duplicazione dei contenuti delle intercettazioni dovranno essere effettuate solo se indispensabili e solo da personale abilitato.
Le registrazioni trasferite su supporti rimovibili (per esempio i cd) dovranno essere protette con tecniche crittografiche. I contenitori o i plichi utilizzati per il trasporto dei supporti non dovranno avere indicazioni che consentano ad estranei di individuare l’oggetto dell’intercettazione.
La trasmissione all’Autorità giudiziaria dei supporti e della documentazione cartacea, quali le trascrizioni del contenuto delle intercettazioni, dovrà avvenire solo attraverso personale di polizia giudiziaria. Le tracce foniche, le altre informazioni acquisite e le eventuali copie di sicurezza (backup) dovranno essere conservate in forma cifrata. Ogni estrazione di dati dovrà essere effettuata con procedure crittografiche.
Lo scambio di dati tra Autorità giudiziaria e gestori di servizi Internet dovrà avvenire attraverso sistemi basati su protocolli di rete sicuri e in modo cifrato. Anche la trasmissione delle comunicazioni telematiche intercettate (flussi di indirizzi Ip, posta elettronica) dal punto di estrazione dalla rete del gestore fino agli apparati riceventi presso i C.I.T. dovrà essere cifrata.
ASCOLTI REMOTI – In caso di ”remotizzazione” – cioè reindirizzamento dei flussi delle comunicazioni oggetto di intercettazione dai centri delle Procure verso gli Uffici di polizia giudiziaria delegata – le misure fisiche e informatiche da adottare nei locali di ascolto e registrazione delle intercettazioni dovranno essere le stesse prescritte per i C.I.T.
I collegamenti tra procure e uffici di polizia giudiziaria dovranno essere realizzati con connessioni “punto-punto” dedicate o con collegamenti in rete protetti.
Il Garante ha segnalato, infine, al ministero della giustizia la necessità di fornire alle Procure della Repubblica le risorse idonee a dare attuazione a quanto prescritto nel provvedimento.
