ROMA, 16 DIC – Nei procedimenti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il giudice non e' piu' obbligato a disporre o a mantenere la custodia in carcere dell'indagato, ma puo' applicare misure cautelari alternative se vengono raccolti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari siano comunque soddisfatte. Lo ha stabilito, con sentenza n.331, la Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della specifica norma contenuta nel ''testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero''.
La disposizione che impediva misure alternative al carcere e' stata ritenuta in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza (art.3), di inviolabilita' della liberta' personale (art.13) e di presunzione di non colpevolezza (art. 27). La decisione della Consulta e' nella stessa linea di quella seguita nell'ultimo anno, con diverse sentenze, per i reati di violenza sessuale, omicidio volontario e associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti: per tali reati in passato non era possibile prevedere misure cautelari diverse dalla detenzione in carcere, mentre e' stato poi possibile applicare misure cautelari diverse. Lo stesso varra' ora per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.