ROMA – La corrispondenza, di qualunque tipo e anche quella informatica, รจ inviolabile da mani e occhi estranei eccetto quelli del legittimo destinatario anche nel caso in cui quest’ultimo sia perfettamente al corrente del contenuto della missiva e la busta risulti giร aperta. Per questo la Cassazione, pur constatando la prescrizione del reato, ha confermato la colpevolezza – con conseguente condanna al risarcimento dei danni morali – della moglie separata di un professore universitario che, nella sede della casa editrice con la quale il marito aveva un contratto editoriale, si era impossessata di una lettera inviata al coniuge e contenente l’accordo economico del docente per servirsene in causa.
Per aver “aperto e preso cognizione della corrispondenza, pur non essendone destinataria, destinata a Michele C., suo marito non convivente, dal quale รจ legalmente separata, utilizzandola nella causa di separazione pendente davanti al Tribunale di Napoli”, la signora Filomena M. era stata condannata in primo e secondo grado. Senza successo, l’imputata ha provato a sostenere in Cassazione che il marito era al corrente del contratto avendolo giร sottoscritto, che la busta era aperta e che lei non aveva commesso alcun reato anche perchรจ esibire quel contratto in tribunale costituiva “una giusta causa di rivelazione del contenuto dell’atto”.
La Suprema Corte – con la sentenza 585 depositata oggi e relativa all’udienza svoltasi lo scorso quattro ottobre – le ha dato torto su tutta la linea. E’ del tutto “irrilevante” che il plico fosse chiuso o aperto, scrivono gli ermellini, “essendo evidente che la corrispondenza era destinata ad altri, come pure il fatto che il destinatario ne conoscesse il contenuto, giacchรจ la legge tutela la libertร individuale e la riservatezza”. Nessuna giustificazione รจ stata infine concessa alla signora per aver preso visione del contratto al fine di esibirlo al giudice della separazione. La Cassazione ricorda in proposito, disincentivando le azioni furtive tra coniugi, che “il giudice puรฒ, a istanza di parte, ordinare all’altra parte o ad un terzo, l’esibizione di documenti di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo”.
