ROMA – La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della cosiddetta “tassa sulle calamità”, la norma introdotta l’anno scorso nel disegno di legge cosiddetto Milleproroghe che stabiliva che in caso di calamità naturali, le Regioni prima di poter accedere a eventuali aiuti da parte dello Stato, dovessero elevare al massimo le proprie addizionali fiscali per recuperare fondi per l’emergenza. A impugnare la normativa erano state sei Regioni: Liguria, Basilicata, Puglia, Marche, Abruzzo e Toscana.
Secondo i giudici la norma è in contrasto con gli articoli 77, 119, 23 e 123 della Costituzione. Le disposizioni in esame “regolano i rapporti finanziari tra Stato e Regioni in materia di protezione civile – si legge nella sentenza numero 22 – non con riferimento ad uno o più specifici eventi calamitosi, o in relazione a situazioni già esistenti e bisognose di urgente intervento normativo, ma in via generale e ordinamentale per tutti i casi futuri di possibili eventi calamitosi».
Secondo la Corte, tali norme, inserite con emendamento al decreto Milleproroghe convertito in legge nel febbraio 2011, “sono del tutto estranee alla materia e alle finalità” del testo di legge, per cui innanzitutto violano l’articolo 77, secondo comma, della Costituzione. Inoltre, si legge ancora nella sentenza, risulta violato anche l’articolo 119, quarto comma, della Carta Costituzionale “sotto il profilo del legame necessario tra le entrate delle Regioni e le funzioni delle stesse, poichè lo Stato, pur trattenendo per sè le funzioni in materia di protezione civile, ne accolla i costi alle regioni stesse”.
Ancora, le norme censurate “impongono alle stesse regioni di destinare risorse aggiuntive per il funzionamento di organi e attività statali”. Infine, il punto in cui la norma prevede che il presidente della regione interessato è autorizzato a deliberare gli aumenti fiscali ivi previsti è in contrasto sia con l’articolo 23 della Costituzione, “in quanto viola la riserva di legge in materia tributaria”, sia con l’articolo 123 della Costituzione “poichè lede l’autonomia statutaria regionale nell’individuare con norma statale l’organo della regione titolare di determinate funzioni”.
