Molestò una bambina su un autobus: condannato a 2 anni

ROMA – Linea dura della Cassazione contro i molestatori che approfittano della confusione degli autobus per mettere le mani addosso ai bambini. La Suprema Corte ha infatti confermato la condanna a due anni di reclusione nei confronti di un uomo di 56 anni accusato di violenza sessuale su una ragazzina di 11 anni alla quale, su un autobus in servizio nella capitale, toccava il ginocchio con la mano mentre si tirava su e giu' la lampo dei pantaloni fino a romperla.

Senza successo Mauro M. ha sostenuto innanzi alla Suprema Corte che il suo comportamento non costituiva molestia sessuale e che l'adolescente e la madre che con una amica erano con lei sul mezzo pubblico, un autobus della linea 70, avevano dato una lettura distorta dei fatti.

Nel comportamento tenuto dall'uomo responsabile di questa vicenda – ha replicato la Cassazione con la sentenza 45950 – ricorrono entrambe i requisiti dell'abuso sessuale ''e cioe' un rapporto 'corpore corporis', inteso come volontario contatto fisico diretto tra soggetto passivo e soggetto attivo, finalizzato a soddisfare la concupiscenza di quest'ultimo'' con la pratica dell'autoerotismo. Inoltre i supremi giudici affermano che, ''sia pure a livello del ginocchio'', vi e' comunque stato il ''coinvolgimento del corpo della bambina''.

Bocciato come ''inconferente'' il tentativo del molestatore di scrollarsi di dosso la condanna sostenendo che il ginocchio non rientra tra ''le cosiddette zone erogene''.

''E' evidente che per i bambini – ha sottolineato la Cassazione – non puo' essere adottato lo stesso metro di valutazione riferito agli adulti per quanto riguarda quelle predette specifiche parti del corpo quando, peraltro, e' indubbio che la bambina in questione ha sicuramente percepito il fatto come invasivo della propria sfera privata restandone fortemente scossa psicologicamente''.

Mauro M. e' stato condannato anche a liquidare alla piccola vittima una provvisionale di seimila euro in attesa che la causa civile stabilisca la cifra totale del risarcimento dei danni.

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