Per il giudice Oscar Magi che il 4 novembre dell’anno scorso ha pronunciato una sentenza di non doversi procedere nei confronti dell’ex direttore del Sismi Nicolò Pollari, il servizio segreto italiano era a conoscenza, o forse addirittura compiacente, nelle attività che hanno portato al sequestro dell’ex Imam di Milano, Abu Omar.
Scrive il giudice nelle motivazioni del verdetto depositate: «L’esistenza di una autorizzazione organizzativa a livello territoriale nazionale da parte della massime autorità responsabili e da parte del servizio segreto Usa lascia presumere che tale attività sia stata compiuta quanto meno con la conoscenza (o forse con la compiacenza) delle omologhe attività nazionali, ma di tale circostanza non è stato possibile approfondire le evenienze probatorie (pur esistenti) per l’apposizione – opposizione di segreto di Stato da parte delle attività governative italiane».
Sempre all’interno delle motivazioni della sentenza del processo per il sequestro dell’ex imam di Milano, il giudice spiega di essersi «attentamente adeguato» ai dettami della sentenza della Corte costituzionale sul segreto di Stato ma, come già fatto in occasione di alcune ordinanze nel dibattimento, ribadisce la sue critiche al provvedimento della Consulta: «Ammettere che vi è segreto di Stato correttamente opponibile all’autorità giudiziaria che riguardi i rapporti tra servizi segreti italiani e stranieri e assetti organizzativi e operativi del Sismi, ancorché collegati a un fatto reato per cui si proceda – scrive il giudice -, nel momento in cui si afferma che per quel fatto reato non vi è segreto e nel momento in cui per quel medesimo fatto risultano indagati o imputati persone appartenenti a quei servizi stessi costituisce, a sommesso parere dello scrivente, un “paradosso logico e giuridico” di portata assoluta e preoccupante».
Il giudice ritiene inoltre che nella sentenza stessa, vi siano “elementi di possibile pericolosità interpretativa”.«Consentire che gli imputati di una gravissima vicenda penalmente perseguibile possano andare esenti da una corretta valutazione delle loro responsabilità – annota il giudice in riferimento al non doversi procedere disposto per i funzionari del Sismi -, perché, i loro rapporti con servizi segreti di altri paesi e gli assetti organizzativi e operativi del loro servizio, pur se collegati al fatto reato in questione, sono coperti da segreto di Stato significa, in termini molto semplici, ammettere che gli stessi possano godere di un’immunità di tipo assoluto a livello processuale e sostanziale, immunità che non sembra essere consentita da nessuna legge di questa Repubblica».