Gli appellativi che richiamano quei modi di essere ben sintetizzati e definiti dai luoghi comuni non sono offese. Ad esempio, è lecito invitare qualcuno a “non fare il napoletano”, anche se questo invito viene rivolto direttamente in un’aula di giustizia da un magistrato. Lo stabilisce la Corte di Cassazione a proposito di un processo in cui un giudice aveva invitato un testimone di Napoli particolarmente istrionico a “non fare il napoletano”.
La Cassazione ha bocciato il ricorso di Ignazia S., una donna di 43 anni che si era costituita parte civile nel procedimento a carico di un emiliano che doveva rispondere di falsità in atti privati. Nel processo, era stato chiamato a testimoniare anche un napoletano che si era mostrato molto verboso tanto che il giudice di udienza del Tribunale di Parma lo aveva ripreso invitandolo a “non fare il napoletano”.
L’uomo si era sentito offeso e aveva chiesto la ricusazione del giudice. Ma per gli ermellini il giudice “era intervenuto per chiarire ai testimoni il contenuto delle domande e delle risposte” in modo da ottimizzare tempi e risultati. Ma il teste campano, evidentemente, era stato “evasivo”. Da qui l’invito “legittimo” della toga a “non fare il napoletano”.
