ROMA – Dal primo luglio la pubblica amministrazione non puĂ² piĂ¹ pagare in contanti. In compenso perĂ² fino al 30 settembre c’è una finestra di “tolleranza”, una fase che serve ad adattarsi alla nuova legge.
Pensioni “congelate”. Fino al 30 settembre se i pensionati non indicano un conto di pagamento su cui accreditare le rate della pensione (conto corrente bancario, postale o un libretto postale), l’Inps continuerĂ comunque a disporre i pagamenti mensili. Ma le somme non saranno a disposizione di chi le riceve. Verranno invece depositate su un conto di servizio transitorio e infruttifero di interessi, senza oneri per il beneficiario. Non si possono toccare quindi finchĂ© il pensionato/lavoratore non farĂ la sua scelta.
L’assegno di traenza. Sempre fino al 30 settembre, anche in assenza di un conto corrente, si potrĂ comunque ottenere il pagamento delle somme tramite un assegno di traenza. Cos’è? Lo spiega il Sole 24 Ore:
“Si tratta di una particolare forma di assegno solitamente emesso nei casi in cui un’azienda o un ente pubblico deve effettuare un rimborso di denaro nei confronti di un soggetto di cui non conosce le coordinate bancarie. L’assegno così emesso è non trasferibile e riporta una specifica data prefissata e inderogabile che una volta trascorsa non consente piĂ¹ l’incasso del titolo”.
Dopo il 30 settembre. Che succede se non si apre un conto corrente entro il 30 settembre? Le somme temporaneamente depositate sul conto transitorio torneranno nella piena disponibilitĂ dell’Inps. Ma basterĂ comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale e si avvierĂ l’iter per ottenere il pagamento delle somme temporaneamente congelate.
