Processo Ruby, il gup: “Prove consistenti su Fede, Mora e Minetti”

MILANO – I pubblici ministeri di Milano Ilda Boccassini, Pietro Forno e Antonio Sangermano avrebbero “prove consistenti” sul direttore del Tg4 Emilio Fede, la consigliera regionale del Pdl Nicole Minetti e l’agente tv Lele Mora, a processo per induzione e favoreggiamento della prostituzione della minorenne (all’epoca dei fatti) Ruby e di altre 32 ragazze alle feste del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Lo scrivono Luigi Ferrarella e Giuseppe Guasetella sul Corriere della Sera.

Le prove raccolte dai pm consisterebbe non solo nel “contenuto delle intercettazioni, ma anche da numerosi testimoni, da documentazione bancaria e dall’esito delle perquisizioni, oltre che da riscontri di diversa natura ad ipotesi investigative nelle annotazioni di polizia, secondo quanto scrive il giudice Maria Grazia Domanico.

Tutto questo materiale, continua il giudice, indurrebbe a “ritenere in via astratta che le qualificazioni giuridiche dei fatti siano corrette”.

Nella richiesta di giudizio i pm avevano fatto partire le condotte penalmente rilevanti non più da febbraio 2010, ma già da “settembre 2009 in Milano e altrove”. quell'”altrove” aveva sollevato i reclami per la competenza di Messina, dove (più precisamente a Sant’Alessio Siculo) Ruby avrebbe incontrato per la prima volta Fede, giurato ad un concorso di bellezza dal 3 al 7 settembre 2009.

Il giudice Domanico ritiene però, secondo quanto scrivono Guastella e Ferrarella, che l’indicazione di questo momento consumativo del reato “non trovi una corrispondenza nel materiale probatorio”, dal quale “non emerge alcun elemento che faccia ritenere” che al concorso di bellezza “si fosse consumato il reato di induzione alla prostituzione”: infatti, “dal semplice incontro e anche dall’interessamento di Fede alla ragazza, non può dedursi che l’imputato in quella occasione abbia persuaso, convinto, spinto, aiutato, favorito la minore ad avere rapporti sessuali con Berlusconi in cambio di denaro o altre utilità. Al più, da parte di Fede vi fu una condotta prodromica alla consumazione del reato, come tale penalmente non rilevante in quanto rimasta nella sfera intima e di pensiero dell’imputato”.

Per il giudice, quindi, la data di consumazione del reato non è il settembre 2009, che avrebbe portato a Messina il processo, bensì il dicembre del 2009, periodo in cui Ruby avrebbe contattato Mora a Milano: da qui la competenza nel capoluogo lombardo.

 

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Maria Elena Perrero