MILANO – Il Tribunale di Milano ha confermato il provvedimento d'urgenza pronunciato in data 3 dicembre 2011 che ha giudicato ''illecita la pubblicità comparativa di Plasmon nei confronti di Barilla, perché raffronta prodotti tra di loro non omogenei, oltre che denigratoria ed ingannevole''.
Il provvedimento è comunque reclamabile, precisa una nota in cui Barilla esprime ''la propria soddisfazione per questa ordinanza che conferma la correttezza del suo modo di operare e ripristina la verità sui fatti''.
L'azienda Plasmon, nell'apprendere la decisione del Tribunale di Milano in relazione alla contestata pubblicita' comparativa diretta con Barilla, fa sapere in una nota che ''pur non condividendo i contenuti e le motivazioni della decisione, si atterra' strettamente al disposto'', e ''si riserva altresi' ogni azione nelle competenti sedi''.
L'azienda fa inoltre presente che ''il Giuri' dell' Autodisciplina Pubblicitaria, pur correggendo alcune affermazioni di modesto rilievo, aveva testualmente sancito in data 20.12.2011 il principio di liceita' e correttezza della pubblicita' comparativa Plasmon cosi' come impostata''. Infine, conclude la nota, ''si ritiene che sia una importante vittoria per i consumatori il fatto che, in ogni caso, Barilla si e' impegnata ad apporre sulle confezioni della linea 'Piccolini' la dizione 'per consumatori sopra i 3 anni'''.
Il comunicato con cui la Plasmon ha commentato la decisione del Tribunale di Milano relativa al contenzioso con Barilla ''stravolge il contenuto delle decisioni assunte dagli organi competenti'' in merito alla ''illecita campagna pubblicitaria comparativa'' avviata dalla societa' produttrice di alimenti per bambini. E' quanto afferma una nota della Barilla che replica al comunicato della Plasmon sulla sentenza.
''Plasmon – si legge nella nota – distorce il contenuto della decisione del Giuri' dell'Autodisciplina Pubblicitaria che ha esplicitamente dichiarato ingannevole e denigratoria la pubblicita' comparativa di Plasmon in quanto in contrasto con gli articoli 2 e 14 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale''.
Barilla precisa inoltre che ''tutte le decisioni sulle proprie comunicazioni commerciali sono state assunte da Barilla autonomamente assai prima del contenzioso con Plasmon''.
